Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37453 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37453 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPINELLI DANIELA N. IL 27/09/1981
avverso la sentenza n. 1264/2007 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 10/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 07/05/2013

Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale ;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.

SPINELLI DANIELA
propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ;
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) e) c.p.p.
1)-omessa ovvero illogica motivazione nella parte in cui ha ritenuto la penale
responsabilità:
-senza fornire la dimostrazione degli elementi oggettivi e soggettivi del reato, e senza
considerare che non era dimostrato che la ricorrente fosse la effettiva utilizzatrice del
telefono n questione;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La ricorrente propone solo apparentemente le censure di omessa od illogica
motivazione, ovvero di travisamento della prova, ma in realtà finisce con il formulare
motivi riguardanti il merito e che si risolvono in interpretazioni alternative delle
prove già analizzate dalla Corte di appello, con una sequenza motivazionale ampia,
analitica e coerente con i principi della logica, sicché non risulta possibile in questa
sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo
grado di giudizio di merito.
Invero la Corte territoriale ha adempiuto all’onere di motivare la propria
decisione osservando:
che dalle risultanze processuali era emerso che l’imputata era intestataria della
scheda telefonica e che non vi erano elementi per ritenere un uso di quella scheda ad
opera di altri soggetti e che per altro, nessuna concreta giustificazione era stata fornita
dall’imputata al riguardo.
Si tratta di una motivazione del tutto congrua ed esente da illogicità sicché i
motivi proposti risultano inammissibili, risolvendosi nella prospettazione di valutazioni
alternative delle prove, inammissibili in questa sede, ove il giudice di legittimità non è
chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in
ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire —
nell’ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento
impugnato — se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione,
se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, in modo da fornire la giustificazione
razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. ( Cassazione
penale, sez. IV, 29 gennaio 2007, n. 12255)
I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lett.e) c.p.p.
in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della
motivazione del provvedimento impugnato , proponendo soluzioni e valutazioni
alternative, sicché sono da ritenersi inammissibili.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. , con il provvedimento che dichiara inammissibile il
ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle
spese del procedimento , nonché –ravvisandosi profili di colpa nella determinazione

0
/

1

CONSIDERATO IN FATTO

della causa di inammissibilità— al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
della somma di €.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Il Consigliere Estensore
Dott. Do’ enico Gentile

d

l

Dott.

idente
do Libero Carmenini

Così deliberato in camera di consiglio, il 7.05.2013

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