Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37452 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37452 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TRUZZI MOGLES N. IL 10/12/1966
avverso la sentenza n. 836/2012 TRIBUNALE di REGGIO EMILIA,
del 11/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 07/05/2013

Considerato:
TRUZZI MOGLES
Ricorre

avverso la sentenza indicata in epigrafe e, chiedendone

l’annullamento, deduce che il giudice avrebbe dovuto prosciogliere ai sensi dell’art
129 cod. proc. pen .;
Il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c) in

stabilito: “La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle
parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art.129
cod. proc. pen., puo’ essere oggetto di controllo di legittimita’, sotto il profilo del
vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente
la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art.129 succitato”. (Cass. pen.
sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071),
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione; peraltro nella sentenza risulta verificata la
insussistenza di elementi che importino decisioni ex art. 129 c.p.p.;avendo il Gip ha
motivato osservando che la prova della responsabilità dell’imputato emergeva dalla
risultanze delle indagini di PG e dalle ammissioni dell’imputato, dando conto, con
tale motivazione , di avere escluso la possibilità di un proscioglimento ex art. 129
cpp;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in Euro 1500;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1500 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, li 7.5.2013

relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato; questa Corte ha

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