Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37451 del 22/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37451 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: VANNUCCI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MEZZOUDJI ABD1ERRAHIM nato il 17/06/1971

avverso la sentenza del 11/04/2017 del GIUDICE DI PACE di ANCONA
dato avviso aie parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI;

Data Udienza: 22/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con sentenza emessa 1’11 aprile 2017 il Giudice di pace di Ancona ha
dichiarato Abderrahim Mezzoudji responsabile della contravvenzione consistita
nell’essersi trattenuto illegalmente, fino al 24 agosto 2015, nel territorio nazionale
(art.

10-bis, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998) e, previa concessione di

circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di euro 3.400 di
ammenda;

sottoscritto dal relativo difensore) contenente motivi di impugnazione formulati in
ordine sparso dopo una lunga introduzione di carattere generale in ordine ai
contenuti precettivi dell’art. 10-bis, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998;
che è manifestamente infondata, in ragione della genericità della deduzione (non
riferibile al contenuto della sentenza ovvero di atto che si afferma acquisito al
processo) la censura secondo cui la condotta consistita nella permanenza illegale nel
territorio dello Stato non giustificherebbe l’applicazione di sanzione penale, oltre
quella amministrativa prevista dall’art. 13, comma 2, lett. b) dello stesso decreto;
che del pari manifestamente infondata è la deduzione, in sé alquanto generica, di
invalidità della traduzione degli atti del procedimento nella lingua dell’imputato, di
nazionalità algerina; anche perché dal verbale del 24 agosto 2015 risulta che
l’imputato comprende e parla la lingua italiana;
che la medesima considerazione vale quanto alla dedotta erronea applicazione
dell’art. 420-bis cod. proc. pen.;
che il presupposto per la declaratoria di improcedibilità prevista dal comma 5
dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 è costituito da due fatti positivi (notizia
dell’avvenuta esecuzione dell’espulsione), non anche – come sostiene il ricorrente da fatto negativo (non acquisizione della notizia di avvenuta traduzione dello
straniero presso un centro di identificazione e di espulsione);
che, inoltre, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio
affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in funzione della
sussistenza della contravvenzione di trattenimento illegale nel territorio dello Stato è
sufficiente fornire la dimostrazione che il cittadino extracomunitario sia sprovvisto di
un titolo legittimante l’ingresso o soggiorno, ovvero che questo non sia in grado di
allegare tale documentazione (cfr. Cass. Sez. 1, n. 31998 del 17 maggio 2013,
Hamani, Rv. 256503; Cass. Sez. 1, n. 57 del 1° dicembre 2010, dep. 2011,
Benjannet, Rv. 249472); con conseguente manifesta infondatezza della doglianza
sul punto, anche perché dal certificato del casellario giudiziario relativo all’imputato
risulta che costui (con plurimi alias) si trovava da anni nel territorio dello Stato ed è
stato condannato per la commissione di analogo reato;

che per la cassazione di tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso (atto

che, infine, è manifestamente infondata anche la deduzione di indeterminatezza
dell’accusa, risultando all’imputato contestati, in via alternativa, tanto il reato
(istantaneo) di ingresso illegale nel territorio dello Stato che quello (permanente) di
trattenimento illegale nello stesso territorio, la cui condotta prescinde dalle modalità
d’ingresso dello straniero (cfr. Cass. Sez. 1, n. 392111 del 19 aprile 2017, Mourad,
Rv. 270834), comprendendo l’accusa anche la commissione della contravvenzione di
permanenza illegale dell’imputato nel territorio dello Stato in concreto ritenuto

che il ricorso è dunque inammissibile in ragione della manifesta infondatezza dei
motivi con esso dedotti (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.);
che da tale declaratoria derivano la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma
di danaro alla Cassa delle ammende che stimasi equo determinare nella misura di
euro 2.000 (art. 616 cod. proc. pen.).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 22 febbraio 2018.

sussistente dalla sentenza impugnata;

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