Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37450 del 07/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37450 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STRANO ANGELO N. IL 13/04/1964
avverso la sentenza n. 1143/2004 CORTE APPELLO di CATANIA, del
24/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Data Udienza: 07/05/2013
CONSIDERATO IN FATTO
STRANO ANGELO
Propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ;
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. e) c.p.p.
riguardo
al diniego delle attenuanti
1)-omessa ovvero illogica motivazione
generiche e al trattamento sanzionatorio;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
La Corte di appello ha sottolineato che la ricettazione, di una autovettura proveniente
da delitto, aggravata dal danno patrimoniale di rilevante gravità, in uno alla condotta
processuale dell’imputato, erano ostative sia alla concessione delle attenuanti
generiche che alla riduzione della pena;
Si tratta di una motivazione congrua perché informata ai criteri di cui all’art. 133 CP e
perché conforme alle risultanze del processo;
Per contro, i motivi di ricorso sono del tutto generici ed avulsi dalla specifica
motivazione impugnata, perché propongono questioni di merito, sicchè collidono con
il precetto dell’art. 606 lett.e) c.p.p. e sono da ritenersi inammissibili, con condanna,
ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del procedimento, nonché —ravvisandosi
profili di colpa — anche al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della
somma di €.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 7 maggio 2013
Il Consigliere Estensore
Dott. Domenico Gitile
Dott. Se
CONSIDERATO IN DIRITTO