Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37449 del 07/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37449 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CANDELA ALESSANDRO N. IL 21/06/1974
avverso la sentenza n. 1533/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
12/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Data Udienza: 07/05/2013
CONSIDERATO IN FATTO
CANDELA ALESSANDRO
Propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ;
MOTIVI ex art. 606,1° co , lett. e) c.p.p.
1)-omessa ovvero illogica motivazione riguardo alla penale responsabilità, in ordine
alla quale vengono qui riproposti motivi di valutazione nel merito;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
La Corte di appello ha sottolineato che nel giudizio di secondo grado l’imputato ha
ritualmente rinunciato all’appello, sicché ha dichiarato inammissibile
l’impugnazione.
Per contro, i motivi di ricorso sono del tutto generici ed avulsi dalla specifica
motivazione impugnata, perché propongono questioni di merito, sicché collidono con
il precetto dell’art. 606 lett.e) c.p.p. e sono da ritenersi inammissibili, con condanna,
ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del procedimento, nonché —ravvisandosi
profili di colpa — anche al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della
somma di €.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di e 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 7 maggio 2013
Il Consigliere Estensore
Dott. Domenico Gentile
Dott.
CONSIDERATO IN DIRITTO