Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37448 del 07/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37448 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GALA GIUSEPPE N. IL 18/04/1960
avverso la sentenza n. 1555/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
28/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Data Udienza: 07/05/2013
CONSIDERATO IN FATTO
GALA GIUSEPPE
Propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ;
MOTIVI ex art. 606,1° co , lett. e) c.p.p.
1)-omessa ovvero illogica motivazione riguardo ai motivi di appello e decisione
fondata su motivazione apodittica, anche riguardo alla pena ;
CHIEDONO l’annullamento della sentenza impugnata.
La Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della sentenza di
primo grado, sicché appare del tutto legittima la sintetica motivazione stesa al riguardo
comprensiva comunque della indicazione degli elementi di prova emersi a carico
dell’imputato, rinvenienti anche dalle sue ammissioni ;
Quanto alla pena vi è ampia motivazione, con richiamo dei criteri d cui all’art. 133 CP,
dei precedenti penali ed anche della dimostrata capacità a delinquere.
Nel caso di sentenze di primo e secondo grado che concordino nella valutazione degli
elementi di prova posti a fondamento della statuizione di responsabilità (la c.d. doppia
conforme), l’ambito della necessaria autonoma motivazione del giudice d’appello
risulta correlato alla qualità e alla consistenza delle censure rivolte dall’appellante.
Pertanto, adempie all’obbligo della motivazione il giudice dell’impugnazione che, a
fronte di specifiche censure in ordine alla ricostruzione delle circostanze fattuali del
caso, esamini specificamente tali rilievi e di esprimere, in ordine agli stessi, le doverose
e logiche valutazioni , come avvenuto nella specie. Cassazione penale . sez. IV, 12
giugno 2008, n. 35319
Per contro, i motivi di ricorso sono del tutto generici ed avulsi dalla specifica
motivazione impugnata, sicché collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p.p. e
sono da ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle
spese del procedimento, nonché —ravvisandosi profili di colpa — anche al pagamento
a favore della Cassa delle Ammende, della somma di €.1000,00 , così equitativamente
fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 7 maggio 2013
Il Consigliere Estensore
Dott. Dose
o gentile
Dott.
esi dente
ibero Carmenini
CONSIDERATO IN DIRITTO