Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37447 del 22/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37447 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: VANNUCCI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MERLINI MARCO nato il 06/11/1979 a SANREMO

avverso l’ordinanza del 17/05/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
dato avviso aie parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI;

Data Udienza: 22/02/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza di Genova ha
rigettato il reclamo proposto da Marco Merlini per la riforma del decreto con cui il
Magistrato di sorveglianza di Genova aveva disposto il rigetto della domanda di
liberazione anticipata di tale detenuto per il periodo compreso fra il 25 ottobre 2014
ed il 25 ottobre 2015, in quanto: il 30 agosto 2015 il ricorrente era stato denunciato
per avere commesso una truffa; l’interessato non aveva depositato alcun

conseguenza di un equivoco e, dall’altro, non aveva risarcito neppure in parte la
persona offesa;
che per la cassazione di tale ordinanza Merlini ha proposto ricorso (atto da lui
stesso sottoscritto) deducendo che: il 4 maggio 2017 esso ricorrente aveva
consegnato all’ufficio matricola del carcere memoria e verbale di interrogatorio
destinati al Tribunale di sorveglianza; inspiegabilmente il giudice del reclamo non
aveva tenuto del contenuto di tali documenti;
che rispondono al vero le deduzioni testé riassunte (avvenuta consegna dei
documenti indicati dal ricorrente; non sussistenza di riferimenti a tali documenti
nell’ordinanza impugnata);
che ciò però non è suscettibile di costituire motivo di annullamento della
decisione di reclamo per omesso esame del contenuto dei documenti sopra indicati,
non spiegando il ricorrente la rilevanza di tale contenuto in funzione della sollecitata
decisione;
che il ricorso non è dunque caratterizzato da autosufficienza;
che dall’accertata inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si stima equo
determinare in euro duemila, da versare alla Cassa delle ammende (art. 616 cod.
proc. pen.).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22 febbraio 2018.

documento a sostegno dell’affermazione secondo cui la denuncia sarebbe

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