Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37446 del 22/02/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37446 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: VANNUCCI MARCO
sul ricorso pri .)posto da:
CHIOVARO FABIO nato il 09/12/1973 a PALERMO
avverso l’ordinanza del 20/04/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI;
Data Udienza: 22/02/2018
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con ordinanza emessa il 20 aprile 2017 il Tribunale di sorveglianza di
Bologna ha rigettato il reclamo proposto da Fabio Chiovaro, detenuto sottoposto al
regime di cui all’art. 41-bis ord. pen., per la riforma del decreto con il quale il
Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia aveva disposto, il 12 ottobre 2016, il
trattenimento di missiva in arrivo, a tale detenuto indirizzata da Gaspare Bonura;
stesso sottoscritto) deducendo che: la motivazione dell’ordinanza non terrebbe
conto «di quanto stabilito dall’art.
18-ter comma 1, 0.P.»; del collegio che si è
pronunciato sul reclamo avrebbe fatto parte, quale relatore, «lo stesso giudice di
sorveglianza di Reggio Emilia che ha emesso il provvedimento del 12/10/2016»;
che il primo motivo è inammissibile in quanto si risolve in una asserzione: il
ricorrente non spiega per quale ragione l’ordinanza impugnata avrebbe violato le
disposizioni recate dall’art. 18-ter comma 1, ord. pen.;
che, in riferimento al secondo motivo di impugnazione, alla luce dal contenuto
del decreto emesso dal Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia il 12 ottobre
2016 e dell’ordinanza impugnata, risulta che: il primo decreto è sottoscritto dal
giudice Maria Giovanna Salsi; del collegio che ha emesso l’ordinanza impugnata ha
fatto parte, con funzioni di relatore,i1 giudice Cristina Ferrari;
che tanto basta per affermare la manifesta infondatezza del secondo motivo; con
conseguente inammissibilità dello stesso (art.606, comma 3, cod. proc. pen.);
che dall’accertata inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si stima equo
determinare in euro duemila, da versare alla Cassa delle ammende (art. 616 cod.
proc. pen.).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 22 febbraio 2018.
che per la cassazione di tale ordinanza Chiovaro ha proposto ricorso (atto da lui