Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37445 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37445 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CUDINI UMBERTO N. IL 22/09/1980
avverso la sentenza n. 3855/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 04/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 07/05/2013

Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente ripropone in questa sede motivi di impugnazione già avanzati in sede di appello,
lamentando la insufficiente risposta motivazionale della Corte territoriale.
In realtà la Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della sentenza di
primo grado, sicché appare del tutto legittima la motivazione stesa al riguardo, con la decisiva
argomentazione che la prova del reato di ricettazione rinviene dalle indagini di PG, laddove
venne rinvenuta indosso all’imputato la macchina fotografica proveniente da furto, mentre, per
altro, era stato sorpreso a rovistare in una autovettura parcheggiata alla evidente ricerca di altri
oggetti da asportare. (la macchina fotografica proveniva da altro e precedente furto).
-Con tale motivazione, la Corte di appello ha proceduto ad un accertamento dell’elemento
soggettivo del reato che, essendo immune da illogicità evidenti, è incensurabile in questa sede
di legittimità;
-invero il ricorrente formula delle censure fondate su interpretazioni e valutazioni delle prove
e dei fatti alternative a quelle effettuate dalla Corte di appello, anche in tema d prova
sull’elemento soggettivo del reato trascurando la precisa motivazione resa in sentenza al
riguardo, ove si è sottolineato che l’imputato aveva omesso di fornire spiegazioni riguardo alla
provenienza della macchina fotografica, in conformità al principio, per il quale in tema di
ricettazione, la prova della sussistenza dell’elemento psicologico del reato e cioè la
consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa, può essere desunta da qualsiasi
elemento di fatto e da qualsiasi indizio giuridicamente apprezzabile, compreso il
comportamento dell’imputato, allorché questi ometta di fornire alcuna giustificazione del
possesso di un assegno di provenienza furtiva e della sua provenienza.
Cassazione penale, sez. II, 03/04/2007, n. 23025
Tale motivazione, per altro, è assorbente anche dell’ipotesi di cui all’art. 712 CP, per la quale —
come correttamente osservato nella sentenza impugnata – lo stesso imputato non ha fornito
alcun elemento nemmeno indiziario.

CUDINI UMBERTO
propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ;
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) e) c.p.p.
1)-omessa ovvero illogica motivazione nella parte in cui ha ritenuto la penale responsabilità:
senza considerare í motivi di appello in ordine all’assenza dell’elemento soggettivo del reato;
2)-omessa motivazione riguardo alla possibilità di inquadrare il fatto nell’ipotesi di cui all’art.
712 C;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

-I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p.p. in quanto
trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del
provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicché sono da
ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del
procedimento , nonché —ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità— anche al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di
€.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
al pagamento delle spese
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 7 mag ‘o 2013
DEPOSITATA

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