Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37443 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37443 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONTELEONE FLAVIO N. IL 17/09/1981
avverso la sentenza n. 196/2011 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 17/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 07/05/2013

Letti il ricorso ed i motivi proposti.

MONTELEONE FLAVIO
propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ;
MOTIVI ex art. 606 ,1° Co, lett. b) e) c.p.p.
1)-omessa ovvero illogica motivazione nella parte in cui ha ritenuto la penale responsabilità:
senza considerare i motivi di proscioglimento ex art. 129 CPP e trascurando di valutare gli
elementi favorevoli all’imputato , specie riguardo alla dedotta mancanza dell’elemento
soggettivo del reato di ricettazione ;
2)-omessa motivazione riguardo alla pena , comminata in maniera eccessiva in violazione
dell’art. 133 CP, rigettando illogicamente la richiesta di contenimento della sanzione.
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente ripropone in questa sede motivi di impugnazione già avanzati in sede di appello,
lamentando la insufficiente risposta motivazionale della Corte territoriale.
In realtà la Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della sentenza di
primo grado, sicché appare del tutto legittima la motivazione stesa al riguardo, con la decisiva
argomentazione che la prova dei reati di ricettazione rinviene dalle indagini di PG, avviate a
seguito della denuncia presentata da Ferrò Roberto, al quale l’imputato aveva consegnato il
titolo in questione, proveniente da delitto;
-Con tale motivazione, la Corte di appello ha proceduto ad un accertamento dell’elemento
soggettivo del reato che, essendo immune da illogicità evidenti, è incensurabile in questa sede
di legittimità;
-invero il ricorrente formula delle censure fondate su interpretazioni e valutazioni delle prove
e dei fatti alternative a quelle effettuate dalla Corte di appello, anche in tema di prova
sull’elemento soggettivo del reato trascurando la precisa motivazione resa in sentenza al
riguardo, ove si è sottolineato che l’imputato aveva omesso di fornire spiegazioni riguardo alla
provenienza dell’assegno, in conformità al principio, per il quale in tema di ricettazione, la
prova della sussistenza dell’elemento psicologico del reato e cioè la consapevolezza della
provenienza delittuosa della cosa, può essere desunta da qualsiasi elemento di fatto e da
qualsiasi indizio giuridicamente apprezzabile, compreso il comportamento dell’imputato,
allorché questi ometta di fornire alcuna giustificazione del possesso di un assegno di
provenienza furtiva e della sua provenienza.
Cassazione penale, sez. II, 03/04/2007, n. 23025
Anche riguardo al trattamento sanzionatorio la sentenza impugnata risulta non censurabile,
atteso che la Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della sentenza
di primo grado, sicché appare del tutto legittima la motivazione stesa riguardo alla pena ;
al riguardo va osservato che la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all’art.

133 c.p., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua
motivazione in termini di determinazione della pena.
-riguardo alla pena si è richiamata la gravità del fatto e la personalità dell’imputato e la
precedente condanna già riportata ;
-I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lett.e) c.p.p. in quanto
trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del
provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicché sono da
ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del
procedimento , nonché —ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di

1

CONSIDERATO IN FATTO

inammissibilità- anche al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di
€.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 7 maggio 2013
I
Doti

sidente
o Libero Carmenini

Il Consigliere Estensore
Dott. Domenico Gentile

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