Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37442 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37442 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI CERTO ROCCO N. IL 12/10/1943
avverso la sentenza n. 1706/2008 CORTE APPELLO di SALERNO, del
05/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 07/05/2013

Letti il ricorso ed i motivi proposti.

DI CERTO ROCCO
propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ;
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) e) c.p.p.
1)-omessa ovvero illogica motivazione nella parte in cui ha ritenuto la penale responsabilità:
senza considerare i motivi di appello in ordine all’assenza dell’elemento soggettivo del reato;
2)-omessa motivazione riguardo alla pena , comminata in maniera eccessiva in violazione
dell’art. 133 CP, rigettando illogicamente la richiesta di concessione delle attenuanti generiche ;
3)-omessa motivazione riguardo all’erroneo rigetto della richiesta avanzata in primo grado ex
art. 444 CPP;
4)- prescrizione dei reati;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente ripropone in questa sede motivi di impugnazione già avanzati in sede di appello,
lamentando la insufficiente risposta motivazionale della Corte territoriale.
In realtà la Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della sentenza di
primo grado, sicché appare del tutto legittima la motivazione stesa al riguardo, con la decisiva
argomentazione che la prova dei reati di ricettazione rinviene dalle indagini di PG, avviate a
seguito della denuncia presentata da Menzione Vincenza e dal rinvenimento e sequestro,
presso l’imputato, degli altri assegni provenienti dalla rapina avvenuta in Salerno in data
09.03.87;
-Con tale motivazione, la Corte di appello ha proceduto ad un accertamento dell’elemento
soggettivo del reato che, essendo immune da illogicità evidenti, è incensurabile in questa sede
di legittimità;
-invero il ricorrente formula delle censure fondate su interpretazioni e valutazioni delle prove
e dei fatti alternative a quelle effettuate dalla Corte di appello, anche in tema d prova
sull’elemento soggettivo del reato trascurando la precisa motivazione resa in sentenza al
riguardo, ove si è sottolineato che gli assegni erano stati riempiti con firme di girata di soggetti
inesistenti e che l’imputato aveva omesso di fornire spiegazioni al riguardo, nonché riguardo
alla provenienza degli assegni stessi, in conformità al principio, per il quale in tema di
ricettazione, la prova della sussistenza dell’elemento psicologico del reato e cioè la
consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa, può essere desunta da qualsiasi
elemento di fatto e da qualsiasi indizio giuridicamente apprezzabile, compreso il
comportamento dell’imputato, allorché questi ometta di fornire alcuna giustificazione del
possesso di un assegno di provenienza furtiva e della sua provenienza.
Cassazione penale, sez. II, 03/04/2007, n. 23025
Anche riguardo al trattamento sanzionatorio la sentenza impugnata risulta non censurabile,
atteso che la Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della sentenza
di primo grado, sicché appare del tutto legittima la motivazione stesa riguardo alla pena ;
al riguardo va osservato che la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all’art.

133 c.p., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua
motivazione in termini di determinazione della pena e di concessione delle attenuanti
generiche,
-riguardo alla pena si è richiamata sia pure implicitamente, la gravità del fatto e la
personalità dell’imputato e riguardo all’attenuante si è fatto riferimento ai numerosi
precedenti penali , anche specifici dell’imputato, circostanza certamente sufficiente per
la congruità della motivazione.

1

CONSIDERATO IN FATTO

-I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p.p. in quanto
trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del
provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicché sono da
ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del
procedimento , nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità- anche al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di
€.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
L’inammissibilità del ricorso preclude l’instaurazione di un regolare contraddittorio e l’esame
dell’eventuale prescrizione intervenuta nel corso del giudizio di legittimità.
Il Difensore Avv. Mario Migliano ha avanzato istanza di rinvio della presente udienza in
camera di consiglio, adducendo il suo legittimo impedimento;
l’istanza non può essere accolta attesa la natura camerale della presente udienza per la quale
non è prevista la partecipazione del Difensore.
PQM
al pagamento delle spese
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 7 maggio 2013
Il Consigliere Estensore
Dott. Domenico Gentile

Dott.

ente
Libero Carmenini

Il motivo sulla prescrizione è infondato in quanto non tiene conto della precisa motivazione
resa in proposito dalla Corte di appello, che ha proceduto al corretto calcolo dei periodi di
sospensione, tali da escludere la maturazione della prescrizione al momento della sentenza di
secondo grado;
né puo’ farsi risalire l’epoca della consumazione del reato a quella della rapina, atteso che la
Corte di appello ha sottolineato che gli assegni sono pervenuti in possesso dell’imputato in
epoca successiva, come era dimostrato dall’apposizione di firme di girata, inesistenti al
momento della rapina stessa.

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