Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37441 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37441 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
POLLASTRELLI GIOVANNI N. IL 14/06/1964
avverso la sentenza n. 1330/2006 CORTE APPELLO di ANCONA, del
02/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 07/05/2013

Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente ripropone in questa sede motivi di impugnazione già avanzati in sede di appello,
lamentando la insufficiente risposta motivazionale della Corte territoriale.
In realtà la Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della sentenza di
primo grado;
al riguardo va osservato che la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all’art.
133 c.p., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua
motivazione in termini di determinazione della pena, per la quale è stato confermato il

giudizio di congruità , posto che la gravità del fatto ed i numerosi recedenti penali
sono stati correttamente ritenuti ostativi per una ulteriore riduzione;
ugualmente corretta la motivazione in tema di attenuante ex art. 62 n.4 CP per la quale
la Corte di appello richiama, del tutto correttamente, il principio per il quale la
circostanza attenuante del danno di speciale tenuità non è integrata per il solo fatto della
scarsa entità del valore della cosa (nella specie del denaro sottratto nel corso di una
rapina), occorrendo far riferimento ad una valutazione il più completa possibile del
danno. Cassazione penale, sez. II, 28/09/2011, n. 36916 , principio ben applicato
nella specie, essendosi richiamata la gravità dell’aggressione alla persona posta in
essere dall’imputato.
-I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p.p. in quanto
trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del
provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicché sono da
ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del
procedimento , nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità- anche al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di
€.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 7.5.2013
Il Consigliere Estensore
Dott. D
entile

POLLASTRELLI GIOVANNI
Propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe :
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) e) c.p.p.
1)-omessa ovvero illogica motivazione riguardo alla quantificazione della pena
irrogata in maniera eccessiva nonché riguardo alla negata attenuante ex art. 62 n.4 CP
nonostante la esiguità della somma oggetto di rapina;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

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