Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37440 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37440 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO SALVATORE N. IL 01/06/1976
avverso la sentenza n. 2101/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
22/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 07/05/2013

Letti il ricorso ed i motivi proposti.

RUSSO SALVATORE
propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ;
MOTIVI ex art. 606,10 co , lett. b) e) c.p.p.
1)-omessa ovvero illogica motivazione nella parte in cui ha ritenuto la penale responsabilità:
senza considerare i motivi di proscioglimento ex art. 129 CPP e trascurando di valutare gli
elementi favorevoli all’imputato;
2)-omessa motivazione riguardo alla pena , comminata in maniera eccessiva in violazione
dell’art. 133 CP, contenendo la pena nel minimo ;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente ripropone in questa sede motivi di impugnazione già avanzati in sede di appello,
lamentando la insufficiente risposta motivazionale della Corte territoriale.
In realtà la Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della sentenza di
primo grado, sicchè appare del tutto legittima la motivazione stesa al riguardo, con la decisiva
argomentazione che la prova dei reati contestati rinveniva sia dalle indagini di PG che dalle
ampie confessioni rese dall’imputato e dal correo Montanaro Pasquale;
-Con tale motivazione, la Corte di appello ha proceduto ad un accertamento dell’elemento
soggettivo del reato che, essendo immune da illogicità evidenti, è incensurabile in questa sede
di legittimità;
-invero il ricorrente formula delle censure fondate su interpretazioni e valutazioni delle prove
e dei fatti alternative a quelle effettuate dalla Corte di appello, inammissibili in questa sede,
ove, con riferimento al sindacato del vizio di motivazione, compito del giudice di legittimità
non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito in
ordine alla affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato
tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi,
dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano correttamente
applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la
scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Cassazione penale , sez. IV, 12 giugno
2008, n. 35318 ,
Anche riguardo al trattamento sanzionatorio la sentenza impugnata risulta non censurabile,
atteso che la Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della sentenza
di primo grado, sicchè appare del tutto legittima la motivazione stesa riguardo alla pena ;
al riguardo va osservato che la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all’art.

133 c.p., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua
motivazione in termini di determinazione della pena e di concessione delle attenuanti
generiche, ritenute proprio per effetto della confessione resa;
-Tale benevola considerazione è stata contenuta in termini di poco superori ai minimi
per la sottolineata gravità dei fatti, la personalità dell’imputato ed i precedenti penali,
con motivazione non censurabile in questa sede.
-I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p.p. in quanto
trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del
provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicchè sono da
ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del
procedimento , nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità- anche al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di
€.1000,00 , così equitativamente fissata in one dei motivi dedotti.

CONSIDERATO IN FATTO

Per completezza di motivazione va sottolineato che l’imputato in data 18.04.2013 ha
nominato l’Avv. A. Basile , ma la nomina è intervenuta dopo la notifica del presente decreto
di fissazione dell’udienza in camera di consiglio, sicchè non doveva procedersi ad ulteriore
notifica, in forza del principio per il quale , una volta eseguita ritualmente la notifica del
decreto di citazione relativo al giudizio d’appello al difensore di fiducia, la nomina successiva di
un nuovo difensore da parte dell’imputato non determina a carico dell’ufficio alcun obbligo di
notificarlo anche a quest’ultimo e conseguentemente la sua omissione non è causa di nullità.
Cassazione penale, sez. I. 27/11/2009, n. 49620

Così deliberato in camera di consiglio, il 7.5. 2013
Il
Il Consigliere Estensore
Do
Dott. Domenico Gentile

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

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