Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3744 del 27/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 3744 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAVUOTI SERGIO n. 11/2/1969
avverso l’ordinanza n. 108/2013 del 27/6/2013 del TRIBUNALE DEL
RIESAME DI CAGLIARI
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRANCESCO MAURO
IACOVIELLO che ha concluso dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore avv. PAOLO GIUSEPPE PILIA che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il Tribunale del Riesame di Cagliari con ordinanza del 27 giugno 2013
confermava la misura della custodia in carcere disposta dal gip dello stesso
Tribunale il 12 dicembre 2011 ed eseguita 1’11 giugno 2013 nei confronti di
Cavuoti Sergio per aver questi fatto parte di un’associazione per delinquere
finalizzata allo spaccio di stupefacenti operante in Campania nonché in territorio
estero, organizzazione gestita da cittadini nigeriani, nonché per la partecipazione
ad una importazione di 30 kg di cocaina dall’Ecuador.
Elementi a carico erano indicati nelle dichiarazioni del collaboratore di
giustizia Prestieri Antonio che indicava la partecipazione del Cavuoti a gruppi di

Data Udienza: 27/11/2013

criminalità organizzata; nelle intercettazioni disposte dalla AG di Napoli che
dimostravano i rapporti del ricorrente con altri soggetti indagati; nelle
intercettazioni direttamente riferibili ad una importazione di cocaina per 30 kg, in
particolare le conversazioni che dimostravano che il ricorrente aveva smarrito
tale partita di droga; negli elementi indicativi dei rapporti con Innocent, ritenuto
il capo della organizzazione in contestazione.
Sul piano delle esigenze cautelari il Tribunale valorizzava il livello di
coinvolgimento nella attività criminale e la durata della attività svolta da Cavuoti

Campania dediti al traffico di droga; considerava anche la detenzione subita in
Brasile per reati commessi successivamente ai fatti in questione, della quale
aveva riferito il ricorrente, a dimostrazione della sua capacità di svolgere attività
criminale anche indipendentemente dai rapporti con gli odierni indagati. Sulla
scorta delle stesse argomentazioni riteneva adeguata la misura della custodia in
carcere.
Cavuoti propone ricorso a mezzo del proprio difensore.
Con primo motivo deduce la violazione di legge processuale rilevando la
incompetenza per territorio dell’AG procedente in quanto i fatti contestati sono
di competenza dell’AG di Napoli. Ritiene che ciò derivi dal fatto che secondo il
materiale probatorio raccolto il ricorrente avrebbe operato in Campania.
Con secondo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi
di colpevolezza, rilevando che i gravi indizi sono fondati su “poche ed ambigue
conversazioni telefoniche”,

ma che “gli elementi enfatizzati dal decidente

attengono ad un diverso procedimento penale, riguardanti fatti eterogenei”
facendo poi riferimento a talune prove per concludere nel senso che il materiale
probatorio è insufficiente.
Con terzo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alle esigenze
cautelari. Il Tribunale non ha tenuto conto che si procede per fatti risalenti e
che, avendo il Cavuoti nel frattempo subito un lungo periodo di detenzione, si
sono verificati gli effetti deterrenti della pena e sono venute meno le relazioni
personali.
Con quarto motivo deduce il vizio di motivazione quanto alla scelta della
misura cautelare, rilevando che certamente la misura degli arresti domiciliari
appare adeguata.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo svolge argomenti solo generici per sostenere l’incompetenza
per territorio della AG di Cagliari, non essendo rilevante, a fronte della accusa di
partecipazione alla associazione criminale in contestazione, il fatto che Cavuoti
abbia avuto rapporti con altra organizzazione con base in C pania.

in tale ambito nonchè il suo collegamento con gli ambienti criminali della

Il secondo motivo non individua carenze della motivazione o specifici errori
della stessa ma prospetta una interpretazione alternativa del medesimo
materiale probatorio affermandone la inidoneità a fondare l’accusa, in tale modo
chiedendo una attività di apprezzamento del contenuto delle prove che esula dal
giudizio di legittimità.
Anche il terzo ed il quarto motivo sono manifestamente infondati. Il
provvedimento impugnato affronta estensivamente il tema delle esigenze
cautelari, così risolvendo anche il tema della possibile inadeguatezza della

integrata; in particolare il Tribunale affronta il tema del tempo decorso dai fatti e
della perdurante capacità criminale anche al di fuori dell’ambito dei rapporti con
altri soggetti coinvolti nella stessa associazione. Rispetto a tale motivazione,
evidentemente adeguata, il ricorso non individua specifici errori o contraddizioni,
limitandosi anche in questo caso a diversi apprezzamenti di merito, irrilevanti in
questa sede.
Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria deve essere
determinata nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende. Manda alla cancelleria per gli avvisi anche ai sensi dell’art. 94 disp.
att. Cod. proc. pen.
Roma così deciso il 27 novembre 2013
Il Consi

motivazione sul punto della ordinanza di custodia, che risulta ampiamente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA