Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3744 del 10/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 3744 Anno 2016
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: TRONCI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BILLA ANGELO N. IL 02/07/1952
avverso l’ordinanza n. 987/2015 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
17/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA TRONCI;
sentite le conclusioni del PG Dott. F. MAURO IACOVIELLO,
che ha chiesto il rigetto del ricorso

Udito il difensore Avv. R. SCUTIERI (in sostituzione dell’Avv. L.
CARDONE), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

Data Udienza: 10/12/2015

R.G. n. 38882/15

Corte Suprema di Cassazione

RITENUTO IN FATTO

1.

BILLA Angelo, personalmente ed a mezzo del suo difensore di fiducia, ricorre

avverso il provvedimento in epigrafe, con cui il Tribunale di Catania, adito ai sensi
dell’art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza 18.05.2015 del locale g.i.p., di
applicazione al prevenuto della misura cautelare della custodia in carcere, in quanto
gravemente indiziato di aver partecipato, con il ruolo di corriere, ad una associazione

4 D.P.R. n. 309/1990), nonché di aver concorso nell’illecito acquisto, trasporto,
detenzione, offerta in vendita e cessione di sostanze stupefacenti di detta natura (art.
73, commi 1, 4 e 6 D.P.R. cit.).

2.

Il legale ricorrente – cui il BILLA aveva riservato l’esplicitazione delle ragioni di

doglianza – censura l’ordinanza del Tribunale sulla scorta di un unico ed articolato
motivo, ai sensi dell’art. 606,lett. b) ed e), del codice di rito, con cui denuncia la
violazione degli “artt. 273, 192, 274 c.p.p., 73 e 74 D.P.R.309/90”: tanto per avere il
detto giudice motivato illogicamente, alla stregua di “argomentazioni incongrue
rispetto al fine giustificativo del provvedimento adottato”, in ordine alla sussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto, relativamente ad entrambe le
ipotesi di reato formulate nei suoi confronti, indizi desunti da elementi – le
intercettazioni telefoniche ed ambientali in atti, che vengono all’uopo esaminate attribuiti al BILLA ancorché lo stesso risulti pacificamente estraneo alle conversazioni
captate, in seno alle quali, peraltro, il preteso riferimento allo stesso è ritenuto “privo
di significativa valenza indiziarla”, atteso che in esse “si parla di «Angela» e non di
Angelo ed in ogni caso mai viene indicato il cognome della persona” di cui trattasi. Con
l’ulteriore puntualizzazione:
D che l’arresto del BILLA in data 26.02.2013, in territorio di Castrovillari (CS), nella
flagrante detenzione di kg. 5 di eroina, che trasportava a bordo della sua vettura,
al di là dell’ovvia delimitazione temporale delle ipotesi di reato a suo carico – del
tutto generiche e che comunque non avrebbero potuto essere estese fino ad aprile
2013, come invece accaduto – non risulta affatto significativo ai fini che ne
occupano, lo stesso giudice del riesame avendo affermato, a fronte dell’invocata
applicazione del principio del ne bis in idem, trattarsi “di condotte consumatesi in
contesti certamente differenti da quello oggetto del presente giudizio, oltre che in
relazione a tipologia di stupefacente – la eroina – diversa da quella di tipo cocaina,
consegnata ai referenti catanesi … della organizzazione di cui al capo a) della
rubrica”;

armata finalizzata al traffico di cocaina, marijuana e hashish (art. 74, commi 1, 2, 3 e

R.G. n. 38882/15

Corte Suprema di Cassazione

> ancora, che del tutto congetturale appare la deduzione per cui essendosi CIDONI
Bruno – referente dell’approvvigionamento di cocaina dell’organizzazione criminale,
attraverso fonti calabresi con cui era in contatto – recato con ALBERTI Francesco
nel centro abitato di Rosarno, luogo di residenza del BILLA, successivamente al suo
arresto di cui sopra, ciò starebbe a significare, tout court, che i due si sarebbero
portati presso l’abitazione del prevenuto, per acquisire maggiori informazioni in
proposito.

sostanziale difetto di motivazione da parte del Tribunale (“…non spende una parola”),
viepiù censurabile in ragione della mancata specificazione “della presunta condotta
partecipativa dell’indagato” e dell’omesso apprezzamento del suo già ricordato stato di
detenzione, a far tempo dal 26.02.2013, con l’irrogazione di una condanna alla pena
detentiva di anni sei di reclusione.
Con successiva memoria depositata il 24.11.2015, era ulteriormente
sviluppato il profilo avente ad oggetto i vizi della motivazione, per non aver il giudice
del riesame fornito risposta alcuna alle argomentazioni sviluppate dalla difesa, in
particolare in ordine al difetto di gravità ed univocità degli elementi valorizzati in
danno del BILLA.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Si premette che il

thema decidendum

investe sostanzialmente la sola

implicazione del BILLA nei fatti per cui si procede e non anche l’oggettiva sussistenza
degli stessi, non avendo alcuna reale valenza la generica doglianza circa
l’indeterminatezza delle formulate ipotesi di reato, comunque smentita dal concreto
tenore del provvedimento genetico.
Ciò posto, alla stregua dell’ordinanza impugnata come pure dell’originario
provvedimento del g.i.p., rileva la Corte che la decisione del Tribunale di Catania – pur
non segnalandosi certo per la sua organicità, in ragione dell’amplissimo spazio
destinato alla trattazione di fatti significativi della operatività della consorteria
criminale e però con il coinvolgimento di personaggi diversi dall’odierno ricorrente nondimeno evidenzia i dati significativi che hanno condotto i giudici del riesame alla
statuizione qui censurata.
Invero, dalla lettura combinata dei due provvedimenti, l’utilizzo di un corriere
per le forniture di cocaina gestite dal summenzionato CIDONI con i propri referenti
calabresi emerge in due occasioni, in entrambi le quali lo stesso viene indicato come
“Angela”:
a) la prima di dette occasioni è in data 09.02.2013, allorché il CIDONI, appena
rientrato da un approvvigionamento di droga portato a termine fra il 5 ed il 7
febbraio precedenti, inviava all’utilizzatore, rimasto ignoto, dell’utenza cellulare
3

Quanto, poi, al profilo inerente alle esigenze cautelari, si lamentava il

R.G. n. 38882/15

Corte Suprema di Cassazione

contraddistinta dal n. 389-5890134, ubicata in territorio di Platì (RC), un
messaggio del seguente tenore:

“I documenti rimasti qua(nti) sono” –

a

significare, cioè, quale fosse la disponibilità residua di stupefacente – ricevendo dal
suo interlocutore la risposta se dovesse mandargli sul posto “Angela”;
b) l’occasione ulteriore inerisce alla seconda trasferta calabrese del CIDONI in data
23.02.2013, sempre a fini di acquisizione di partite di cocaina destinate ai sodali
siciliani (per cui si rinvia all’ordinanza custodiale – pagg. 13-14, 27 e 51-52 – ed a
quella impugnata, non risultando contestazioni di sorta sul punto): in particolare,

individuato referente calabrese, figurano espliciti riferimenti ad

“Angela”, che

provvederà quindi a consegnare la droga a mani del cognato e collaboratore del
CIDONI, VIGLIANESI Giovanni, presso il night club “Miami” di Messina (cfr. ord.
g.i.p., pagg. 14 e 51, nonché ord. trib., pag. 16).
Entrambi i provvedimenti, poi, danno conto del messaggio inviato al CIDONI il
28.02.2013 dal referente calabrese rimasto ignoto, con cui quest’ultimo, dopo una
serie reiterata di squilli a mo’ di avvertimento, mette al corrente il predetto CIDONI
che “Ang nn ce piu”.
Non appare dubbio, pertanto, che il detto corriere concorra appieno nella
illecita detenzione dei quantitativi di droga di volta in volta trasportati.

2.

Il dato fondante dell’avvenuta identificazione del corriere nell’odierno

ricorrente è costituito dalla già ricordata circostanza dell’arresto del BILLA nella serata
del 26.02.2013, ad opera della G.d.F. di Castrovillari, nel mentre trasportava con la
propria auto cinque chili di eroina, cui viene correlato il testo del messaggio sopra
riprodotto, come detto inviato il 28.02.2013, rispetto al quale la diversa lettura
prospettata dalla difesa – nel senso, indicato come meramente esemplificativo, del
decesso di “Ang”, in ragione della genericità della frase sopra riprodotta, come tale
compatibile anche con altri significati – non solo non è affatto univoca, ma, anzi, pecca
di un chiaro vizio di illogicità: un evento naturale come la morte non avrebbe certo
avuto necessità del ricorso ad una frase criptica quale quella utilizzata, chiaramente
esplicativa solo dell’impossibilità di avvalersi, a partire da quel momento, dell’operato
di “Ang”, per ragioni che era all’evidenza prudente non rappresentare apertamente, in
piena coerenza con le caratteristiche che contraddistinguono la totalità degli scambi di
messaggi intervenuti fra i due soggetti. Di più, un evento naturale come la morte non
avrebbe certo determinato lo stato di grave preoccupazione desumibile dal tenore dei
messaggi immediatamente successivi intercettati fra il CIDONI e l’ignoto referente
calabrese – messaggi riportati essi pure nel provvedimento impugnato – che danno
conto, per un verso, del timore di poter essere individuati ed intercettati (“… e butta il
tel ok”)

e, per altro e correlato profilo, della sicura gravità delle potenziali

negli scambi di messaggi che intercorrono fra il CIDONI e il suo non meglio

R.G. n. 38882/15

Corte Suprema di Cassazione

conseguenze, al punto da determinare il CIDONI ad esercitare la sua autorità ed
imporre al suo interlocutore (che aveva inizialmente addotto la propria impossibilità)
un immediato incontro, malgrado l’ora notturna e la necessità dello spostamento dalla
Sicilia dello stesso CIDONI.
Fermo quanto sopra, la detta identificazione riposa anche su altri elementi,
che è possibile estrapolare dalla motivazione del provvedimento impugnato e
dell’ordinanza del g.i.p. (peraltro, ripetutamente richiamata per relationem):

il BILLA è sicuramente un corriere, come ampiamente documentato dalle ragioni

considerazioni in proposito;
>

il BILLA si è imbarcato da Villa S. Giovanni a Messina nella mattinata del
22.02.2013 (cfr. pag. 51 ord. custodiale), alla vigilia della seconda trasferta in
Calabria del CIDONI, essendo Messina luogo d’incontro e di consegna della droga,
come accertato in relazione ad altri episodi ampiamente sviluppati nel
provvedimento genetico, a partire da quello della tarda serata del 23.02.2013, di
cui si è detto al punto 1. lett. b) del presente CONSIDERATO IN DIRITTO;

>

il 2 marzo 2013 – ossia appena due giorni dopo aver appreso la notizia di cui sopra
– il CIDONI, in compagnia di ALBERTI Francesco, si reca nuovamente in Calabria,
ma non già verso la Locride, sua destinazione in occasione di tutte le precedenti
trasferte accertate nel corso dell’indagine, bensì a Rosarno, paese di residenza del
BILLA, dove non risulta in atti che avesse interessi di sorta, emergendo altresì
come il cellulare in suo possesso avesse “agganciato” la medesima cela nella U9t
quale rientra l’abitazione del BILLA, ubicata a meno di un chilometro dal “ponte
telefonico” in questione (relativamente alla congetturale ipotesi difensiva che il
CIDONI si fosse colà recato per incontrarsi con l’ignoto referente calabrese, è
agevole rilevare che nulla in tal senso risulta, dovendosi altresì rilevare come le
intercettazioni eseguite abbiano sempre dato prova della persistenza del detto
soggetto ignoto in territorio di Platì).
Quanto, poi, all’utilizzo del femminile “Angela”, non è inutile osservare che la

motivazione dell’ordinanza del g.i.p. dà conto, al di là dell’utilizzo di appellativi quale
“Amore”, da parte di interlocutori di sesso maschile, della circostanza che proprio il
CIDONI, onde rassicurare PUGLISI Antonio di avere acquisito la disponibilità dello
stupefacente di cui quegli era evidentemente in attesa, il 9 febbraio 2013 gli invia un
messaggio così congegnato: “amore tu sei tranquilla alla nove al ristorante finalmente
sono incinta proprio adesso sono uscita dal dottore” (cfr. ord. cit., pag. 50), prova
evidente che il linguaggio criptico utilizzato dai soggetti coinvolti non è affatto alieno
dall’impiego fittizio del femminile, onde mascherare i reali termini della situazione
sottostante e dei personaggi implicati.

del suo arresto del 26.02.2013, senza necessità di spendere superflue

R.G. n. 38882/15

3.

Corte Suprema di Cassazione

Tanto premesso, con conseguente esclusione della ricorrenza nella fattispecie

di qualsivoglia vizio della motivazione in parte qua, le confutazioni della valenza
indiziaria, ai fini del reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90, degli elementi testé illustrati,
quale operata dal difensore ricorrente, appaiono del tutto generiche, risolvendosi nella
sostanza in affermazioni tautologiche, dovendosi peraltro ribadire, in tema di prova
indiretta, che “Ai fini dell’applicazione delle misure caute/ari personali, è sufficiente il
requisito della sola gravità degli indizi, posto che l’art.273, comma primo bis, cod.

pen. ma non anche il secondo comma che prescrive la valutazione della precisione e
della concordanza, accanto alla gravità degli indizi” (così Cass. Sez. 4^, sent. n.
22345/2014, Rv. 261963; conf. Cass. Sez. 2^, sent. n. 26764/2013, Rv. 256731 e
Cass. Sez. 6^, sent. n. 7793/2013, Rv. 255053).

4.

Fondato è invece il motivo di ricorso inerente all’art. 74 D.P.R. 309/90:

l’ordinanza impugnata opera infatti un vero e proprio salto logico allorché, in presenza
di condotte accertate unicamente nell’arco temporale di meno di un mese, ricava i
gravi indizi del coinvolgimento del ricorrente in seno all’associazione da elementi
sostanzialmente neutri, quali l’esistenza di rapporti non solo con il CIDONI, ma anche
con collaboratori di questi, primo fra tutti il già citato VIGLIANESI, argomentazione
che tradisce una sostanziale circolarità; la disponibilità “a portarsi in territorio siciliano
per garantire il buon fine delle consegne”, che anzi è intrinsecamente connaturata al
ruolo di corriere ricoperto dal BILLA; le preoccupazioni scaturite dal suo arresto, che
trovano la propria chiara ragion d’essere anche nel timore di conseguenze sul piano
personale. Donde la necessità che il giudice del rinvio puntualizzi le ragioni per cui
circostanze indiziarle, per loro natura consone alle contestate condotte di cui all’art. 73
D.P.R. 309/1990, siano idonee a dar prova della stabile e consapevole partecipazione
del prevenuto al gruppo criminale di cui trattasi

5.

L’accoglimento del ricorso proposto, sia pur solo in parte qua, comporta altresì

la necessità che il giudice del rinvio sottoponga a nuovo esame il punto relativo alle
esigenze cautelari, che rimane per l’effetto assorbito, anche sotto il profilo
dell’adeguatezza della misura con cui far fronte alle esigenze medesime.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla sussistenza dei gravi indizi in ordine
al reato di cui all’art. 74 D.P.R. 309/1990 e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Catania. Rigetta nel resto il ricorso.

/6C

proc. pen. richiama espressamente il terzo ed il quarto comma dell’art.192, cod. proc.

R.G. n. 38882/15

Corte Suprema di Cassazione

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, co. 1

tert disp. att. cod.

proc. pen.

Così deciso in Roma, il 10.12.2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA