Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37439 del 22/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37439 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

sul ricorso prfflosto da:
DANZICO ANTONIO nato il 04/12/1979 a NAPOLI

avverso il decreto del 26/01/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 22/02/2018

RITENUTO IN FATTO

Danzico Antonio ha chiesto l’annullamento del provvedimento di merito
indicato in epigrafe, emesso dal Tribunale di sorveglianza di Napoli, con il quale
veniva dichiarata inammissibile l’istanza per ottenere un beneficio penitenziario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Dagli atti processuali emerge che, successivamente alla proposizione del
ricorso, il ricorrente ha terminato di espiare la pena detentiva inflittagli.
L’intervenuto esaurimento del rapporto esecutivo priva il ricorrente di un
interesse ad ottenere da questa Corte una decisione sul merito dell’impugnazione
proposta e, ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen., rende inammissibile il ricorso.
La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di
condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui,
qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione
sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità,
indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3,
cod. proc, pen., non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del
procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa
delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv.
206168;

Sez.

U,

n.

7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv.

208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv.
226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv.
234859).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, 22 febbraio 2018.

Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

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