Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37439 del 07/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37439 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HYSAJ GRAMOS N. IL 19/05/1969
avverso la sentenza n. 707/2011 GéP TRIBUNALE di VICENZA, del
29/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Data Udienza: 07/05/2013
Considerato:
HYSAJ GRAMOS
ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, gli è stata
applicata la pena concordata tra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen., e,
chiedendone l’annullamento, deduce la nullità dell’avviso di conclusione delle
indagini preliminari, la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, la nullità per
Il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c) in
relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato; questa Corte
ha stabilito: L’applicazione della pena su richiesta delle parti, proposta
all’udienza fissata per il dibattimento, postula la rinuncia a far valere le eccezioni
di nullità non assolute e diverse da quelle relative alla richiesta di
“patteggiamento” e al consenso ad essa prestato; conseguentemente non può
l’imputato dedurre la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio.
Cassazione penale, sez. VI, 03/12/1996, n. 279
Tale principio vale anche per la dedotta nullità dell’avviso conclusone indagini,
trattandosi in entrambi i casi di nullità a carattere relativo, precluse dalla scelta
del rito speciale ex art. 444 CPP;
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati
i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro
1500;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1500 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, li 7 maggio 2013
Presidente
Il Consigliere estensore
D
ntile
Secondi
Carmenini
mancata traduzione in lingua albanese;