Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37438 del 22/02/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37438 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO
ORDI NANZA
sul ricorso proposto da:
DE MARTINO PASQUALE nato il 17/09/1963 a MONDRAGONE
avverso l’ordinanza del 20/12/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso aie parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
Data Udienza: 22/02/2018
RITENUTO IN FATTO
De Martino Pasquale ha chiesto l’annullamento del provvedimento di
merito indicato in epigrafe, emesso dal Tribunale di sorveglianza di Napoli il
20.12.2016, recante il rigetto dell’istanza proposta ex artt. 47, 47-ter, 50 ord.
pen. Nel ricorso per cassazione si deduce mancanza di motivazione, sostenendo
che non sussistevano i presupposti per il citato rigetto.
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Dagli atti processuali emerge che, successivamente alla proposizione del
ricorso, il ricorrente ha terminato di espiare la pena detentiva inflittagli.
L’intervenuto esaurimento del rapporto esecutivo priva il ricorrente di un
interesse ad ottenere da questa Corte una decisione sul merito dell’impugnazione
proposta e, ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen., rende inammissibile il ricorso.
La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di
condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui,
qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione
sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità,
indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3,
cod. proc, pen., non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del
procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa
delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv.
206168;
Sez.
U,
n.
7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv.
208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv.
226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv.
234859).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, 22 febbraio 2018.
CONSIDERATO IN DIRITTO