Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37438 del 17/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37438 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BLANDINO VITTORIO EMANUELE N. IL 28/01/1961
avverso la sentenza n. 5626/2011 TRIBUNALE di PALERMO, del
09/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 17/10/2014

Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata il Tribunale di Palermo ha
dichiarato Vittorio Emanuele Blandino responsabile dei reati di cui agli
artt. 81 cpv cod.pen., 64 e 71, 65 e 72, 93 e 95, 94 e 95 d.P.R. 380/01, per
avere innalzato, su un proprio terreno, un muro perimetrale confinante
preventive denunce ed autorizzazioni previste dalle normative in materia
di opere in conglomerato cementizio, edificate in zona sismica; con
condanna dell’imputato alla pena di euro 1.500,00 di ammenda;
– che la difesa del Blandino ha proposto ricorso per cassazione, eccependo
vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio,
applicato, ingiustificatamente, quasi nel suo massimo edittale; vizio di
motivazione a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti
generiche;
– che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in relazione alla dosimetria della
pena e alla immeritevolezza del Blandino a vedersi riconosciuto il
beneficio ex art. 62 bis cod.pen.: infatti, il giudice di merito ha ritenuto
congruo infliggere all’imputato la sanzione di euro 1.500,00 di ammenda,
partendo da una pena base di euro 1.000,00, per il reato più grave, di cui
al capo 2), ex art. 64 e 71 d.P.R. 380/01, misura, questa, che
contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, nell’ambito della forbice
edittale, fissata dall’art 95, citato decreto, si discosta di poco dal minimo
(da euro 206,00 ad euro 10.329,00 ); di poi, quanto al diniego delle
circostanze attenuanti generiche, il Tribunale ha dato esaustivamente
contezza delle ragioni considerate ostative all’accoglimento della relativa
istanza, individuate, a giusta ragione, nella insussistenza di elementi
positivamente valutabili a favore del prevenuto e nei precedenti penali,
gravanti a carico dello stesso, così da assolvere, compiutamente,

con conci di tufo, realizzando n. 7 pilastri in c.a., in difetto delle

all’obbligo motivazionale ex lege impostogli ( ex multis Cass. sent. n.
34364/2010);
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M

delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 17/10/2014.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

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