Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37438 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37438 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALVO JORDI N. IL 03/09/1984
avverso la sentenza n. 1955/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
05/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 07/05/2013

Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente ripropone in questa sede motivi di impugnazione già avanzati in sede di appello,
lamentando la insufficiente risposta motivazionale della Corte territoriale.
al riguardo va osservato che la sentenza impugnata ha fatto corretto uso dei criteri di cui

all’art. 133 c.p., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua
motivazione in termini di determinazione della pena , nonché per la conferma del
giudizio di equivalenza, equivalenza ritenuta per la pericolosità dimostrata
dall’imputato e per la “effettiva gravità della rapina” ;
si tratta di una motivazione sufficiente per giustificare la ritenuta equivalenza delle
attenuanti rispetto alle aggravanti, sicché risulta irrilevante e superfluo l’esame del
motivo proposto riguardo all’ulteriore motivazione relativa a divieto di ritenere la
prevalenza ex art. 69/comma 4 CP;
-I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p.p. in quanto
trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del
provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicché sono da
ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del
procedimento , nonché —ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità— anche al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di
€.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
al pagamento delle spese
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
processuali e della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 7.5.2013
Il Consigliere Estens e
Dott. Domenico G le

Il Pr
Dott.

nte
o Carmenini

CALVO JORDI
Propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe :
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) e) c.p.p.
riguardo alla mancata prevalenza delle
1)-omessa ovvero illogica motivazione
attenuanti sulle aggravanti;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

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