Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37436 del 22/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37436 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
WALID SAID nato il 17/05/1982

avverso l’ordinanza del 21/03/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
dato avviso a.le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 22/02/2018

RITENUTO IN FATTO

Walid Said ha chiesto l’annullamento del provvedimento di merito indicato in
epigrafe, emesso dal Tribunale di sorveglianza di Torino il 21.3.2017, con il quale
veniva dichiarato inammissibile il suo reclamo avverso il provvedimento di
espulsione disposto dal Magistrato di sorveglianza di Novara il 27.2.2017.

L’impugnazione è inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. c), in
relazione all’art. 581, lett. c), cod. proc. pen., per mancata esposizione dei
motivi.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere
condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma
di euro 500,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla
stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 500,00 alla C il ricorrente
assa delle ammende.
Così deciso in Roma, 22 febbraio 2018.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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