Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37436 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37436 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUGA CONSTANTIN SORIN N. IL 29/04/1985
LUCHIAN MARIUS IONEL N. IL 16/08/1988
avverso la sentenza n. 551/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
12/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 07/05/2013

Letti il ricorso ed i motivi proposti.

BUGA CONSTANTIN SORIN
LUCHIAN MARIUS IONEL
Propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ;
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) e) c.p.p.
1)-omessa ovvero illogica motivazione nella parte in cui ha ritenuto la penale responsabilità
degli imputati sulla scorta delle dichiarazioni da questi rese nella fase delle indagini preliminari,
dinanzi ai Carabinieri, con verbali uguali tra loro ed assistiti da un interprete di lingua rumena
non meglio identificato;
2)-omessa ed illogica motivazione riguardo alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni rese
dalle persone offese, senza tenere conto delle deduzioni difensive;
3)-omessa ed illogica motivazione sugli elementi di prova e sulle deduzioni difensive;
CHIETTO l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
-Il primo motivo è del tutto infondato, atteso che non considera che il giudizio si è svolto con
il rito abbreviato, sicché , per un verso, non rilevano le eccezioni riguardo alla nomina ed
assistenza dell’interprete, atteso che le stesse danno luogo a nullità a regime intermedio
Cassazione penale, sez. VI, 22/01/2010, n. 6663 e on possono essere sollevate nel giudizio
abbreviato e , per altro verso, non rilevano le eccezioni riguardo all’utilizzabilità dei verbali di
spontanee dichiarazioni rese dagli imputati , atteso che le dichiarazioni spontanee rese alla
polizia giudiziaria dalla persona soggetta alle indagini possono essere utilizzate nel giudizio
abbreviato, posto che l’art. 350, comma 7, c.p.p., ne preclude l’utilizzazione nella sola sede
dibattimentale. Cassazione penale, sez. V. 19/01/2010, n. 18064
-Quanto al merito, i ricorrenti ripropongono in questa sede motivi di impugnazione già
avanzati in sede di appello, lamentando la insufficiente risposta motivazionale della Corte
territoriale.
In realtà la Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della sentenza di
primo grado, sicché appare del tutto legittima la motivazione stesa al riguardo, con la decisiva
argomentazione che la prova del reato a carico degli imputati rinviene dalle ammissioni da
loro rese in sede di spontanee dichiarazioni , pienamente confermate dalle dichiarazioni delle
persone offese che hanno descritto attendibilmente tutte le fasi dell’aggressione violenta patita;
-Con tale motivazione, la Corte di appello ha proceduto ad un accertamento dell’elemento
soggettivo del reato che, essendo immune da illogicità evidenti, è incensurabile in questa sede
di legittimità;
-invero i ricorrenti formulano delle censure fondate su interpretazioni e valutazioni delle prove
e dei fatti alternative a quelle effettuate dalla Corte di appello, inammissibili in questa sede,
ove, con riferimento al sindacato del vizio di motivazione, compito del giudice di legittimità
non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito in
ordine alla affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato
tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi,
dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano correttamente
applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la
scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Cassazione penale , sez. IV, 12 giugno
2008, n. 35318 ,
-I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lett.e) c.p.p. in quanto
trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del
provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicché sono da
ritenersi inammissibili, con condanna, ex a . 616 c.p.p. al pagamento delle spese del

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CONSIDERATO IN FATTO

procedimento , nonché —ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità— anche al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di
€.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
e ciascuno della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 7.5. 2013
Il Pres • nte
Il Consigliere Estensore
o ibero Carmenini
Dott. Se
Dott. Domenico entile

i

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