Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37435 del 07/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37435 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: .
DANTELLI FABRIZIO N. IL 24/06/1972
avverso la sentenza n. 2037/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
26/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Data Udienza: 07/05/2013
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente ripropone in questa sede motivi di impugnazione già avanzati in sede di appello,
lamentando la insufficiente risposta motivazionale della Corte territoriale.
In realtà la Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della sentenza di
primo grado;
al riguardo va osservato che la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all’art.
133 c.p., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua
motivazione in termini di determinazione della pena e di bilanciamento delle attenuanti
generiche;
-riguardo alla pena e alle attenuanti si è confermato il giudizio di equivalenza e di
congruità della pena, posto che la gravità del fatto e la pericolosità dimostrata sono
state correttamente ritenute ostative al giudizio di prevalenza e ad una ulteriore
riduzione della pena;
-I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p.p. in quanto
trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del
provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicchè sono da
ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del
procedimento , nonché —ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità— anche al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di
€.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
,
ricorrente al pagamento delle spese
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna
processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 7.5.2013
Il Consigliere Estensore
Dott. Domenico Gentile
Dott
esidente
biero Cannenini
DANTELLI FABRIZIO
Propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe :
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) e) c.p.p.
1)-omessa ovvero illogica motivazione riguardo alla quantificazione della pena che
andava contenuta nei minimi, atteso il trattamento di recupero avviato dall’imputato già
tossicodipendente ;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.