Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37433 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37433 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZINDINE HASSAN N. IL 02/05/1979
avverso la sentenza n. 1541/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 23/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 07/05/2013

Letti il ricorso ed i motivi proposti.

ZINDINE HASSAN
Propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe :
MOTIVI ex art. 606,1° co , lett. b) c) e) c.p.p.
1)-Erronea ed illogica dichiarazione di inammissibilità per tardività dell’appello
proposto dalla Zindine, violazione dell’art. 587 CP perché l’appello proposto dalla
coimputata Dell’Anna sul mancato riconoscimento dell’attenuante ex art. 62 n. 4 CP,
doveva estendersi anche all’odierno imputato, sicché il suo appello non poteva essere
dichiarato inammissibile per tardività; andava quanto meno considerato come appello
incidentale;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente propone in questa sede motivi di impugnazione del tutto generici, trascurando di
considerare la motivazione impugnata che, con motivazione congrua e corretta ha evidenziato
la tardività dell’appello proposto per conto dell’imputato.
Risulta fuori luogo
invocare l’estensione, ex art. 587 CPP, dell’appello proposto dalla
coimputata Dell’Anna, posto che tale impugnazione non si è risolta con una riforma della
sentenza di primo grado bensì con piena conferma della sentenza.
-I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p.p. in quanto
trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del
provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicchè sono da
ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del
procedimento , nonché —ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità— anche al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di
€.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso
e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 7.5.2013

CONSIDERATO IN FATTO

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