Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37432 del 17/10/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37432 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARSIGLIANTE MARIA N. IL 25/06/1957
avverso la sentenza n. 7269/2010 GIP TRIBUNALE di LECCE, del
10/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
Data Udienza: 17/10/2014
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata il Gip presso il Tribunale di Lecce,
su concorde richiesta delle parti, ha applicato la pena, condizionalmente
sospesa, di euro 1.720,00 di multa, a carico di Maria Marsigliante,
imputata del reato di cui all’art. 2 co. 1 bis L. 638/83, per avere, quale
ritenute previdenziali ed assistenziali, operate sulle retribuzioni dei
lavoratori dipendenti, relativamente al mese di aprile 2008, per un
ammontare di euro 3.895,00;
-che la difesa della Marsigliante ha proposto ricorso per cassazione,
contestando la concessione del beneficio ex art. 163 cod.pen., mai
invocato dalla prevenuta;
-che il motivo di annullamento è manifestamente infondato:
contrariamente a quanto sostenuto in gravame, all’udienza del
10/1/2014, il difensore della prevenuta, nel riportarsi alla richiesta di
patteggiamento, formulata in sede di opposizione a decreto penale, ha
chiesto che la pena fosse subordinata alla concessione della sospensione
condizionale; di tal chè, la doglianza non ha ragion d’essere, contrastando
con la stessa volontà, espressa dalla parte, e, così, ratificata dal giudice;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.500,00.
Così deciso in Roma il 17/10/2014.
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