Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37432 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37432 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RALLO GIANLUCA ANTONINO N. IL 10/02/1977
avverso la sentenza n. 2552/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 12/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 07/05/2013

Letti il ricorso ed i motivi proposti.

RALLO GIANLUC A ANTONINO
Propone ricorso per cassazione in proprio e a mezzo il Difensore di fiducia, con due
distinti atti di impugnazione, avverso la sentenza indicata in epigrafe :
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) e) c.p.p.
1)-Mancata ed illogica motivazione riguardo alla ritenuta responsabilità dell’imputato,
nonché riguardo alla inattendibilità delle dichiarazioni della parte offesa riguardo ad un
coltello che, invece, secondo i ricorrenti, era un semplice cacciavite;
Omessa motivazione riguardo all’attenuante ex art. 62 n. 6 CP;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente propone in questa sede motivi di impugnazione del tutto generici, trascurando di
considerare la motivazione impugnata che , ai fini dell’affermazione di responsabilità, ha
correttamente valorizzato gli elementi emergenti nel giudizio, osservando che l’errore
compiuto dalla donna riguardo alla identificazione dell’arma usata per compiere la rapina non
ne millsava l’attendibilità, posto che per le circostanze in cui si era svolto il fatto, bene poteva
la persona offesa avere equivocato e scambiato per un coltello il cacciavite usato dall’imputato
per consumare l’atto minaccioso, avendole puntato al costato l’oggetto ;
si tratta di una motivazione corretta in punto di fatto e non censurabile in questa sede di
legittimità, essendo evidente che la effettiva natura dell’oggetto usato per la minaccia non
modifica il titolo del reato, nè inficia la prova.
-Ugualmente infondato il motivo sull’attenuante ex art. 62 n. 6 CP , posto che la sentenza
impugnata motiva adeguatamente osservando che la refurtiva venne recuperata dalla PG e
posto che al riguardo il motivo proposto risulta del tutto generico.
-I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p.p. in quanto
trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del
provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicché sono da
ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del
procedimento , nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità- anche al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di
€.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
e condanna ise ricorrente
al pagamento delle spese
Dichiara inammissibili i ricorsi
processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 7.5.2013
Il Consi
Dott.

st sore
entile

Dott.

residente
o Libero Carmenini

CONSIDERATO IN FATTO

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