Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37431 del 22/02/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37431 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PISONI ROBERTO nato il 21/04/1958 a MILANO
avverso l’ordinanza del 06/07/2015 del GIP TRIBUNALE di MILANO
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
Data Udienza: 22/02/2018
RITENUTO IN FATTO
Pisoni Roberto ha chiesto l’annullamento del provvedimento di merito
indicato in epigrafe, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Milano – in funzione di giudice dell’esecuzione – il 6.7.2016, recante la
declaratoria di inammissibilità dell’istanza con la quale era stata lamentata
l’erronea applicazione della recidiva nella sentenza emessa dallo stesso Giudice il
24.10.2013, divenuta irrevocabile il 18.10.2014. Nel ricorso per cassazione si
suddetta revoca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è basato su motivi non specifici, nonché manifestamente infondati.
La recidiva, di cui si reitera la richiesta di esclusione, è stata riconosciuta
con sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari il 24.10.2013 e
divenuta irrevocabile il 18.10.2014. Pertanto risulta impossibile una
rideterminazione del trattamento sanzionatorio, poiché essa implicherebbe una
modifica sostanziale del giudicato fuori dei casi previsti.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
2.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla stregua
del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186
del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione
dell’impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, 22 febbraio 2018
deduce violazione di legge, sostenendo che non sussistevano i presupposti per la