Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37431 del 17/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37431 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPOGNA PIETRO N. IL 29/07/1977
avverso la sentenza n. 72/2014 TRIBUNALE di TRANI, del
08/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 17/10/2014

Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata, il Tribunale di Trani, su concorde richiesta delle parti, ha
applicato la pena di mesi 12 di reclusione a carico di Pietro Capogna, imputato dei reati di cui agli
artt. 116 cod.strada, e 75 d.Lvo 159/2011;

-che il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione, eccependo l’insufficienza della

-che secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, nell’ipotesi di applicazione
della pena sull’accordo delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è inammissibile l’impugnazione
diretta a contestare la sussistenza del fatto, la sua soggettiva attribuzione, i termini fattuali
dell’imputazione, l’entità della pena applicata o le modalità della sua determinazione (Cass.
21.11.1997, P.M. in proc. Autiero; sez. un. 3.12.1999, Fraccari); né può riconoscersi alla parte un
concreto interesse a dedurre su tali punti la mancanza o l’insufficienza della motivazione, dal
momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia (cass.
1.12.1993, Vitolano);

-che, di poi, l’obbligo della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, co. 3,
cod.proc.pen. per tutte le sentenze, opera anche rispetto a quelle di applicazione della pena su
richiesta delle parti. Tuttavia, in tal caso, esso non può non essere conformato alla particolare natura
giuridica della sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il
compito del giudice ad una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti, lo
sviluppo delle linee argomentative della decisione, è necessariamente correlato alla esistenza
dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti in
imputazione.
Ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129
cod.proc.pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli
atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause
di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge
e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento, ex art. 129 cod.proc.pen. (ex
multis Cass. S.U.18/10/1995, n. 10372); come nella specie;

argomentazione motivazionale, adottata dal decidente e la violazione dell’art. 129 cod.proc.pen.;

-che, peraltro, le censure sollevate sono del tutto generiche;

– che va dichiarata l’inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.
amera di consiglio il 17/10/2014.

Così deliberato

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