Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37431 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37431 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COSTAGLIOLA UMBERTO N. IL 23/03/1983
avverso la sentenza n. 4655/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 25/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 07/05/2013

Letti il ricorso ed i motivi proposti.

COSTAGLIOLA UMBERTO
Propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe :
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) e) c.p.p.
1)-Mancata ed illogica motivazione riguardo alla ritenuta responsabilità dell’imputato,
assenza di valutazione in ordine all’elemento soggettivo del reato, all’esistenza di mera
connivenza non punibile,, nonché alla circostanza attenuante ex art. 114 CP , ed alle
attenuanti ex art. 62 bis CP;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente propone in questa sede motivi di impugnazione del tutto generici, trascurando di
considerare la motivazione impugnata che , ai fini dell’affermazione di responsabilità, ha
correttamente valorizzato gli elementi emergenti dal verbale di arresto, dal quale risultava che
il Costagliola aveva atteso il Micallo ponendosi alla guida dell’autovettura con la quale erano
giunti insieme da Ravenna, tenendo il motore caldo;
del tutto correttamente la Corte di appello motiva osservando che tale comportamento
manifesta la prova della piena partecipazione dell’imputato al reato contestato, così da doversi
escludere la minima partecipazione ovvero la semplice connivenza; il tutto con motivazione
corretta sul ano giuridico e fondata su valutazioni in fatto, non censurabili in questa sede di
legittimità.
Del pari corretta la motivazione laddove ha negato le attenuanti generiche in considerazione
della gravità del fatto e della circostanza che l’imputato non si prestava ad una prognosi
favorevole, atteso che al momento del processo si trovava detenuto per altra causa.
-I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lett.e) c.p.p. in quanto
trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del
provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicché sono da
ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del
procedimento , nonché —ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità— anche al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di
€.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna
ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 7.5.2013
Il Consigliere Estenso
Dott. Domenice Gen

CONSIDERATO N FATTO

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