Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37430 del 07/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37430 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAZZITELLI SALVATORE N. IL 27/06/1972
avverso la sentenza n. 5743/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 16/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Data Udienza: 07/05/2013
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
Mazzitelli Salvatore
Propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe :
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) e) c.p.p.
1)-Mancata ed illogica motivazione riguardo alla ritenuta responsabilità dell’imputato,
assenza di valutazione in ordine alle eventuali cause di non punibilità;
mancata valutazione della possibilità di applicazione del proscioglimento ex art. 129
CPP;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente propone in questa sede motivi di impugnazione del tutto generici, trascurando di
considerare la motivazione impugnata che , ai fini dell’affermazione di responsabilità, ha
correttamente valorizzato la confessione resa dallo stesso imputato, confermata dagli elementi
probatori acquisiti, quali le impronte digitali ed riconoscimenti fotografici ; così da escldere
la possibilità di proscioglimento ex art. 129 CPP;
-I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p.p. in quanto
trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del
provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicché sono da
ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del
procedimento , nonché —ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità— anche al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di
€.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ig ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 7.5.2013
Il Consigliere Estensore
Dott
residente
o Libero Carmenini
CONSIDERATO IN FATTO