Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3743 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 3743 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PALUMBO ANTONIO n. 20/4/1958
avverso il decreto n. 34/2012 del 16/10/2012 della CORTE DI APPELLO DI
NAPOLI
visti gli atti, il decreto ed il ricorso
LLITà.

udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
,dpItsrroui. I.i.e

Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIO GIALANELLA che ha
concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Napoli con decreto del 16 ottobre 2012, in parziale
riforma del decreto 29 giugno-27 ottobre 2012 del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, confermava la misura di prevenzione applicata a Palumbo
Antonio, dichiarandone però la pericolosità generica anziché quella qualificata
ritenuta dal giudice di primo grado, confermando la esistenza e rilevanza dei suoi
rapporti con ambienti criminali e, in generale, il porsi del Palumbo quale soggetto
violento e aggressivo dedito alla commissione di gravi reati.
Palumbo propone ricorso con atto a firma del difensore.
Con primo motivo deduce violazione di legge, difetto di motivazione e
contraddittorietà della motivazione. Svolge argomenti per dimostrare la erroneità
dell’affermazione della attuale pericolosità di Palumbo, in particolare che i fatti
fondanti la pericolosità attengano ai rapporti con un gruppo criminale non più
esistente, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Appello.

Data Udienza: 27/11/2013

Il procuratore generale con propria requisitoria scritta chiede dichiararsi la
inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è inammissibile. Gli argomenti svolti, difatti, attengono ad un
possibile vizio di motivazione, motivo non consentito in sede di ricorso avverso
misure di prevenzione; in tale materia, difatti, il ricorso per cassazione è
consentito solo per violazione di legge.
Valutati i motivi della inammissibilità, la sanzione pecuniaria è
adeguatamente determinata nella misura di cui in dispositivo.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

P.Q.M.

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