Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37429 del 17/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37429 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANGELLARO MAURIZIO N. IL 07/10/1974
avverso la sentenza n. 1704/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
01/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 17/10/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Salerno ha
confermato il decisum di prime cure, con il quale Maurizio Angellaro era
stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv cod.pen. e 2
L. 638/83, perché, quale titolare di azienda, aveva omesso di versare
dei propri dipendenti, relativamente ai mesi di ottobre e novembre 2005;
con condanna dell’imputato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi
1, giorni 20 di reclusione ed euro 300,00 di multa;
-che la difesa dell’Angellaro ha proposto ricorso per cassazione,
contestando la sussistenza del reato ascritto all’imputato, in difetto di
prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori
dipendenti; peraltro, la Corte territoriale ha ripreso, quasi integralmente,
le motivazioni e le ricostruzioni operate dal Tribunale, violando, così, l’art.
125 co. 3 cod.proc.pen.;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta
concretizzazione del reato rubricato e alla ascrivibilità di esso in capo al
prevenuto;
-che la Corte di merito è pervenuta a confermare il giudizio di
colpevolezza, già, espresso dal giudice di prime cure, a seguito di una
rinnovata disamina degli elementi costituenti la piattaforma probatoria:
nella specie, puntualizza la Corte, è acquisito in atti il prospetto dell’INPS,
nel quale sono calcolate le quote a carico del lavoratore, indebitamente
non versate dal datore di lavoro; quote calcolate proprio in base al
modello DM10, i cui dati sono riportati in prospetto, che lo stesso datore
di lavoro ha trasmesso all’ente previdenziale con la indicazione della
retribuzione effettivamente corrisposta per ogni singolo periodo;

all’INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali, operate sulle retribuzioni

-che l’effettiva corresponsione delle retribuzione alle maestranze, può
essere dimostrata sia mediante ricorso a prove documentali e
testimoniali, che con prova indiziaria;
-che, di poi, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il discorso
giustificativo, sviluppato in sentenza, è assolutamente esaustivo e

-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 17/10/2014.

tutt’altro che apparente;

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