Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37429 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37429 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EWERE RUFUS N. IL 01/02/1987
avverso la sentenza n. 176/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
30/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 07/05/2013

Letti il ricorso ed i motivi proposti.

EWERE RUFUS
Propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe :
MOTIVI ex art. 606 ,1`) co , lett. b) e) c.p.p.
1)-mancata assunzione della prova decisiva costituita dall’esame del teste Cinefra che
avrebbe dovuto chiarire se il portafogli era stato sottratto alla persona offesa mentre si
trovava seduta in auto , come affermato da quest’ultima, ovvero mentre vi stava
salendo, come affermato in sentenza;
2)-pena comminata in maniera eccessiva, ingiustificata negazione delle attenuanti
generiche ;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente ripropone in questa sede motivi di impugnazione già avanzati in sede di appello,
lamentando la insufficiente risposta motivazionale della Corte territoriale.
In realtà la Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della sentenza di
primo grado, sottolineando come sia stata corretta la valutazione del Tribunale circa la non
necessità di escussione del teste Cinefra, sicché non vi era luogo per la rinnovazione
dell’istruzione dibattimentale in appello, stante la natura eccezionale dell’istituto, ed essendo
chiaro il quadro probatorio a carico dell’imputato; mentre la prova richiesta non poteva
ritenersi decisiva perché relativa a circostanze di contorno del fatto contestato;
il primo motivo risulta pertanto del tutto infondato;
Riguardo alla pena va osservato che la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui

all’art. 133 c.p., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua
motivazione in termini di determinazione della pena , richiamando la pericolosità
dimostrata e la mancanza di revisione critica della propria condotta da parte
dell’imputato.
-I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p.p. in quanto
trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del
provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicché sono da
ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del
procedimento , nonché —ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità— anche al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di
€.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
-Il Difensore dell’imputato ha rinunciato a mandato difensivo dopo avere ricevuto la notifica
per la presente udienza , sicché la notifica deve ritenersi idonea ai fini della regolare
costituzione del contraddittorio, atteso che la rinuncia e la revoca del mandato producono effetti
solo dal momento in cui la parte è assistita da un nuovo difensore.
Cassazione penale, sez. I, 25/09/2012, n. 41963
PQM

í,2

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna
ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio , il 7.5.2013

DEPOSITATA

CONSIDERATO IN FATTO

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