Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37428 del 22/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37428 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CECCHETTI P401.0 nato il 21/02/1953 a ROMA

avverso l’ordinanza del 12/05/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;

Data Udienza: 22/02/2018

RITENUTO IN FATTO

Cecchetti Paolo ha chiesto l’annullamento del provvedimento di merito
indicato in epigrafe, emesso dal Tribunale di sorveglianza di Roma il 12.5.2017,
recante la revoca della sua ammissione alla misura dell’affidamento in prova
terapeutico.
Nel ricorso per cassazione si deduce violazione di legge e mancanza di
motivazione con riferimento all’art. 47 I. n. 354/1975, ord. pen. e 94 d.P.R. n.

revoca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Dagli atti processuali emerge che, successivamente alla proposizione del
ricorso, il ricorrente ha terminato di espiare la pena detentiva inflittagli.
L’intervenuto esaurimento del rapporto esecutivo priva il ricorrente di interesse
ad ottenere da questa Corte una decisione sul merito dell’impugnazione proposta
e, ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen., rende inammissibile il ricorso.
La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di
condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui,
qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione
sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità,
indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3,
cod. proc, pen., non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del
procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa
delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv.
206168;

Sez.

U,

n.

7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv.

208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv.
226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv.
234859)

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, 22 febbraio 2018.

309/1990, sostenendo che non sussistevano i presupposti per la suddetta

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