Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37427 del 22/09/2017


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 37427 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VARONCELLI CONCETTO nato a CATANIA il 16/09/1971

avverso la sentenza del 06/07/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 22/09/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6 luglio 2016 la Corte di appello di Catania ha confermato
la sentenza del 21 novembre 2013 del Tribunale di Catania, che aveva dichiarato
Varoncelli Concetto colpevole della violazione della prescrizione di rispettare le
leggi contenuta nel decreto del 2 marzo 2009 del Tribunale di Catania, impositivo
della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza,

essere munito della prescritta patente perché revocata (capo a), e del reato di
guida del ridetto motociclo senza essere munito della patente di guida perché
revocata (capo b), e, unificati i reati per continuazione, lo aveva condannato alla
pena di mesi otto di arresto.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del
suo difensore avv. Marco Tringali, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento,
denunciando, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., vizio della
motivazione per non avere la Corte di appello proceduto ad adeguata lettura critica
delle doglianze difensive attinenti al contestato giudizio di responsabilità e al
trattamento sanzionatorio.
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va accolto.
2. Con riguardo al reato di cui al capo a), si deve rilevare che, secondo quanto
recentemente affermato dalle Sezioni Unite, l’inosservanza delle prescrizioni
generiche di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”, da parte del soggetto
sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non
configura il reato previsto dall’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 (già art.9,
comma 2, legge n. 1423 del 1956), il cui contenuto precettivo è integrato
esclusivamente dalle prescrizioni c.d. specifiche; la predetta inosservanza può,
tuttavia, rilevare ai fini dell’eventuale aggravamento della misura di prevenzione
(Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017, dep. 5/09/2017, Paternò, Rv. 270496).
Consegue all’affermazione del detto condiviso principio, che nei confronti del
ricorrente non può essere configurato il predetto delitto e che la sentenza
impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
3. Con riguardo al reato di cui al capo b), ricondotto il fatto nella previsione di
cui all’art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285 del 1992 (essendo l’indicazione del

2

essendo stato sorpreso alla guida di motociclo Honda SH targato DP85439 senza

comma 13 chiaro frutto di errore materiale), si rileva che l’art. 1, comma 1, d.lgs.
n. 8 del 2016, in vigore dal 6 febbraio 2016, stabilisce che non costituiscono reato
e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro tutte le violazioni- come quella di cui all’art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285
del 1992- per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto di cui al capo a)
non sussiste e quello di cui al capo b) non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso il 22/09/2017

dalla legge come reato.

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