Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37427 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37427 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SULPIN MIHAIL NICOLAE N. IL 19/02/1984
avverso la sentenza n. 4215/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 09/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 07/05/2013

Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO
SULPIN MIRALE, NICOLAE
Propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe :
MOTIVI ex art. 606 ,1° CO, lett. b) e) c.p.p.
1)-omessa ovvero illogica motivazione riguardo alla qualificazione del reato ex art.
7 CP , non essendo sufficiente un semplice strattonamene, pena comminata in maniera
eccessiva, senza il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente ripropone in questa sede motivi di impugnazione già avanzati in sede di appello,
lamentando la insufficiente risposta motivazionale della Corte territoriale.
In realtà la Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della sentenza di
primo grado, sottolineando come sia stata accertata la violenza usata dall’imputato al fine di
sottrarsi alla presa dell’agente di PG che cercava di fermarlo; sicché appare del tutto legittima la
motivazione sia sulla qualificazione del reato che riguardo alla pena ;
al riguardo va osservato che la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all’art.

133 c.p., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua
motivazione in termini di determinazione della pena e di concessione delle attenuanti
generiche;
-riguardo a queste ultime si è confermato il giudizio di equivalenza, posto che la
gravità del fatto e la pericolosità dimostrata sono state correttamente ritenute ostative
al giudizio di prevalenza;
-I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p.p. in quanto
trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del
provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutn7ioni alternative, sicché sono da
ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del
procedimento , nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità- anche al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di
E.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
ricorrente al pagamento delle spese
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna
processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 7.5.2013
Il Consigliere Este sore
Dott. Domenico entile

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