Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37426 del 17/10/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37426 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NAPPA CIRO N. IL 18/02/1964
avverso la sentenza n. 3357/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
22/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
Data Udienza: 17/10/2014
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Napoli, in
parziale riforma del decisum di prime cure, reso a seguito di rito
abbreviato, con il quale Ciro Nappa e Michele Simeone arano stati
dichiarati responsabili del reato di cui agli artt. 25, 282, 291 bis d.P.R.
Lancia Libra 1,8 , trg. BL119AK, kg. 193,400 di T.L.E. di contrabbando, e
condannati ad anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 322.333,00 di multa
ciascuno, ha concesso al Simeone il beneficio della sospensione
condizionale, ex art. 163 cod.pen., sul presupposto dello stato di
incensuratezza di costui;
-che il Nappa, personalmente, ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo la nullità della gravata decisione, ex artt. 177 e 178 co. 1 lett.
a), per omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio e, ancor
prima, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari; inoltre, è
evidente il difetto di prova della responsabilità del prevenuto; in ogni caso
la pena inflitta è eccessiva;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta
concretizzazione del reato rubricato e alla ascrivibilità di esso in capo al
prevenuto;
-che il primo motivo di annullamento è del tutto destituito di fondamento
in quanto nessuna omissione denunciata è ravvisabile in atti, né risulta
essere stato violato il diritto di difesa del prevenuto;
-che il trattamento sanzionatorio applicato è stato ritenuto dalla corte
territoriale adeguato alla gravità del fatto e alla personalità del Nappa,
soggetto gravato da precedenti penali del tutto rilevanti;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
43/73, per avere detenuto e trasportato all’interno della autovettura
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 17/10/2014.