Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37426 del 07/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37426 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DEL BUONO CLAUDIO N. IL 01/04/1970
TRONCONE ALESSANDRO N. IL 09/04/1980
avverso la sentenza n. 1360/2011 GIP TRIBUNALE di SIENA, del
13/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 07/05/2013

Considerato:
DEL BUONO CLAUDIO
TR1NCONE ALE S SANDRO
Ricorrono < avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, è stata applicata la pena concordata tra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen., e, chiedendone l'annullamento, deducono la violazione dell'art. 129 CPP, nonché Il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c) in relazione all'art. 591 c.p.p. e, dall'altro, manifestamente infondato; questa Corte ha stabilito: "La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art.129 cod. proc. pen., puo' essere oggetto di controllo di legittimita', sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art.129 succitato". (Cass. pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071), Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l'impugnazione; peraltro nella sentenza risulta verificata la insussistenza di elementi che importino decisioni ex art. 129 c.p.p.; avendo il Gip ha motivato osservando che la prova della responsabilità degli imputati e la corretta qualificazione del reato, emergevano dalla risultanze istruttorie ed in particolare dalle intercettazioni, accertamenti di PG e dagli stesi interrogatori degli imputati, dando conto, con tale motivazione , di avere escluso la possibilità di un proscioglimento ex art. 129 cpp; 3)-Riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio , il ricorso è inammissibile, essendo la pena conforme ai parametri legali ed essendo il giudicante vincolato al patto processuale intervenuto tra le parti, anche per quanto riguarda l'esclusione delle aggravanti ed il riconoscimento delle circostanze attenuanti , che vengono incluse nel patto solo ai fini della determinazione della pena da infliggere in concreto, sicchè il controllo esercitato dal giudice sulla corretta applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti non equivale a una concessione delle stesse, proprio perché manca un accertamento pieno e incondizionato in ordine alla loro sussistenza. ( Cassazione penale, sez. un.„ 21/06/2000, n. 1S ) 4)-gli altri motivi sono ugualmente inammissibili per assoluta genericità. Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa l'errata qualificazione del reato, e l'eccessività della pena .; delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1500; PQM dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Roma, li 07.05. 2013

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