Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37426 del 07/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37426 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DEL BUONO CLAUDIO N. IL 01/04/1970
TRONCONE ALESSANDRO N. IL 09/04/1980
avverso la sentenza n. 1360/2011 GIP TRIBUNALE di SIENA, del
13/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Data Udienza: 07/05/2013
Considerato:
DEL BUONO CLAUDIO
TR1NCONE ALE S SANDRO
Ricorrono < avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, è stata
applicata la pena concordata tra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen., e,
chiedendone l'annullamento, deducono la violazione dell'art. 129 CPP, nonché Il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c) in
relazione all'art. 591 c.p.p. e, dall'altro, manifestamente infondato; questa Corte
ha stabilito: "La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta
delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui
all'art.129 cod. proc. pen., puo' essere oggetto di controllo di legittimita', sotto il
profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata
appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art.129
succitato". (Cass. pen. sez. 3, 18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071),
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l'impugnazione; peraltro nella sentenza risulta verificata la
insussistenza di elementi che importino decisioni ex art. 129 c.p.p.; avendo il
Gip ha motivato osservando che la prova della responsabilità degli imputati e
la corretta qualificazione del reato, emergevano dalla risultanze istruttorie ed
in particolare dalle intercettazioni, accertamenti di PG e dagli stesi
interrogatori degli imputati, dando conto, con tale motivazione , di avere
escluso la possibilità di un proscioglimento ex art. 129 cpp;
3)-Riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio , il ricorso è
inammissibile, essendo la pena conforme ai parametri legali ed essendo il
giudicante vincolato al patto processuale intervenuto tra le parti, anche per
quanto riguarda l'esclusione delle aggravanti ed il riconoscimento delle
circostanze attenuanti , che vengono incluse nel patto solo ai fini della
determinazione della pena da infliggere in concreto, sicchè il controllo
esercitato dal giudice sulla corretta applicazione e comparazione delle
circostanze prospettate dalle parti non equivale a una concessione delle stesse,
proprio perché manca un accertamento pieno e incondizionato in ordine alla
loro sussistenza. ( Cassazione penale, sez. un.„ 21/06/2000, n. 1S )
4)-gli altri motivi sono ugualmente inammissibili per assoluta genericità.
Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa l'errata qualificazione del reato, e l'eccessività della pena .; delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in Euro 1500;
PQM
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1500 ciascuno in favore della Cassa delle
ammende. Roma, li 07.05. 2013