Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37424 del 22/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37424 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

CAPPUCCIO DAMIANO nato il 13/02/1975 a SIRACUSA

avverso la sentenza del 06/07/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 22/09/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6 luglio 2016 la Corte di appello di Catania ha
confermato la sentenza del 28 novembre 2013 del Tribunale di Siracusa, che
aveva dichiarato Cappuccio Damiano colpevole dei reati di detenzione illegale di
armi modificate (capo A), detenzione illegale di cartucce (capo B) e ricettazione
(capo C), e, ritenuta la continuazione tra i reati e concesse le attenuanti
generiche, lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro

di lavoro per la durata di un anno.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto
personale, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di quattro
motivi, denunciando:
– con il primo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc.
pen., inosservanza dell’art. 454 cod. proc. pen.;
– con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc.
pen., carenza e illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento
della circostanza attenuante di cui all’art. 648, secondo comma, cod. pen.;
– con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc.
pen., inosservanza o erronea applicazione dell’art. 15 cod. pen. per non essersi
ritenuto assorbito il reato di cui all’art. 697 cod. pen. (capo B) nel reato di cui
all’art. 23 legge n. 110 de11975 (capo A);
– con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.

b) , cod. proc.

pen., inosservanza o erronea applicazione dell’art. 2 cod. pen. per essersi
applicata la misura di sicurezza personale in forza di legge successiva alla data
del fatto.
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato.
Al di là, invero, della questione circa l’attinenza del carattere tassativo del
termine di novanta giorni, stabilito dall’art. 454, comma primo, cod. proc. pen.
per la richiesta di giudizio immediato, alla presentazione della richiesta ovvero al
compimento delle indagini, le Sezioni Unite (Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014,
Squicciarino, Rv. 260017/260018) hanno condivisibilmente affermato che la
decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari -da parte del quale è

seicento di multa, applicando la misura di sicurezza dell’assegnazione a una casa

rilevabile la inosservanza del termine- dispone il giudizio immediato non può
essere oggetto di ulteriore sindacato, rimarcando che detta decisione chiude una
fase di carattere endoprocessuale priva di conseguenze rilevanti sui diritti di
difesa dell’imputato, salva l’ipotesi in cui il giudice del dibattimento rilevi che la
richiesta del rito non è stata preceduta da un valido interrogatorio o dall’invito a
presentarsi, integrandosi in tal caso la violazione di una norma procedimentale
concernente l’intervento dell’imputato, sanzionata di nullità a norma degli artt.
178, comma primo, lett. c), e 180 cod. proc. pen.

della omessa correlazione con le ragioni della decisione, che ha correttamente
ritenuto applicabile la previsione dell’art. 5 legge n. 895 del 1967 alle ipotesi di
cui alla stessa legge, e non a quelle previste dalla legge n. 110 del 1975, nella
quale non vi è alcun espresso richiamo del legislatore in ordine all’applicabilità
della detta diminuente anche ai reati ivi previsti (Sez. 1, n. 1487 del
24/10/1998, dep. 1999, Colaviti, Rv. 212337).
3.

Neppure supera la soglia dell’ammissibilità il terzo motivo, essendo

preclusa, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., la questione posta,
afferente al reclamato assorbimento del reato di cui al capo B) in quello di cui al
capo A), che non ha formato oggetto dei motivi di appello.
4. Il quarto motivo, reiterativo del sesto motivo di appello, è aspecifico non
tenendo conto del pertinente rilievo in diritto fatto dalla Corte di appello, che ha
sottolineato che l’art. 71 d.lgs. n. 159 del 2011, richiama integralmente l’art. 7,
ultimo comma, legge n. 575 del 1965, e che, pertanto, la misura di sicurezza
personale è stata disposta in coerenza con il dato normativo.
5. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché -valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a
escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità- al
versamento della somma, ritenuta congrua, di duemila euro alla cassa delle
ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 22/09/2017

2. Il secondo motivo è inammissibile per la sua genericità in dipendenza

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