Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37424 del 17/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37424 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERTOLDI PIETRO PIO N. IL 24/07/1956
avverso la sentenza n. 861/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
12/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 17/10/2014

Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di L’Aquila ha
confermato il decisum di prime cure, reso a seguito di rito abbreviato, con
il quale Pietro Pio Bertoldi era stato riconosciuto responsabile dei reati di
cui all’art. 256, co. 1, lett. b), co. 2, d.Lvo 152/06, per avere effettuato
modo incontrollato su terreno, sito in via Fermi di Avezzano; e di cui
all’art. 256 co. 3, citato decreto, perché, nei luoghi, tempi e modalità
descritte, aveva realizzato e gestito una discarica non autorizzata di rifiuti
pericolosi e non; con condanna dell’imputato alla pena di mesi 6 di
arresto ed euro 2.600,00 di ammenda;
– che la difesa del prevenuto ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo la insussistenza del reato di discarica di rifiuti, nonché il vizio
di motivazione in punto di prova, con violazione dell’art. 192
cod.proc.pen.;
– che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta
concretizzazione delle violazioni rubricate e alla ascrivibilità di esse in
capo al Bertoldi;
– che, ad avviso della Corte distrettuale, a giusta ragione non sussiste
dubbio in ordine alla cristallizzazione del reato contestato al capo B) della
imputazione, visto che l’acquisita documentazione attesta la esistenza di
una discarica incontrollata di rifiuti, conseguenza evidente di una ripetuta
e sistematica attività di trasporto e scarico sulla medesima area, in
proprietà e nella esclusiva disponibilità dell’imputato;
-che la censura sollevata con il secondo motivo di annullamento non può
trovare ingresso, perché sorretta da deduzioni fattuali, tendenti ad una

attività di raccolta e smaltimento di rifiuti pericolosi, accumulandoli in

rivisitazione degli elementi costituenti la piattaforma probatoria, sui quali
al giudice di legittimità è precluso procedere a nuovo esame estimativo;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.

delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 17/10/2014.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

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