Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37422 del 17/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37422 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KANDJI NDIOGOU N. IL 05/04/1971
avverso la sentenza n. 1625/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
12/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 17/10/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Salerno, in
parziale riforma del decisum di prime cure, con il quale Ndiogou Kandji
era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 171 bis, 171 ter
co. 2 lett. a), e 171 ter, co. 1, lett. d), L. 633/41, ha assolto l’imputato da
pena per le residue violazioni in mesi 4, giorni 8 di reclusione ed euro
1.900,00 di multa, con sostituzione della pena detentiva con quella di
euro 4.864,00 di multa, così complessivamente in euro 6.764,00 di multa,
concesso il beneficio ex art. 163 cod.pen. e conferma nel resto;
-che la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo l’erronea valenza, seppure indiziaria, attribuita dal giudice di
merito alla mancata apposizione del contrassegno Siae; nonché l’omessa
motivazione in ordine alla pure evidenziata di configurare l’ipotesi
aggravata di cui al co. 2 dell’art. 171 ter e a riscontro della richiesta di
rinnovazione della istruttoria dibattimentale al fine di accertare la
effettiva duplicazione dei supporti in sequestro;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla concretizzazione dei
reati rubricati e alla ascrivibilità di essi in capo al prevenuto, in quanto,
come rilevato in sentenza, era e rimane vietata anche dopo la decisione
della Corte di Giustizia Europea, del 7/11/08 in proc. Schwibbert,
richiamata dalla difesa, qualsiasi attività che comporti l’abusiva
diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell’ingegno ( ex
multis Cass. 8/7/08, n. 4.600);
-che, nella specie, a giusta ragione, la Corte non ha disposto la
rinnovazione della istruttoria dibattimentale, in quanto le risultanze
probatorie hanno consentito di accertare la illecita duplicazione della
merce in sequestro;

quest’ultimo delitto, perché il fatto non sussiste, ed ha rideterminato la

-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle

Così deciso in Roma il 17/10/2014.

Ammende della somma di euro 1.000,00.

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