Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37420 del 22/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37420 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZANGARI NICOLA nato il 03/12/1973 a ROSARNO

avverso l’ordinanza del 09/01/2017 del TRIBUNALE di PALMI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 22/09/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9 gennaio 2017 il Tribunale di Palmi, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata da Zangari Nicola, volta
all’applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 cod. proc. tra i
reati giudicati con le sentenze dello stesso Ufficio del 10 marzo 2005 e del 26

2009, avuto riguardo alla mancanza di elementi dimostrativi della riconduzione
dei detti reati a una iniziale e preventiva deliberazione criminosa.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore avv. Annamaria Domanico, l’interessato Zangari, che ne ha
chiesto l’annullamento sulla base di unico motivo, con il quale ha denunciato, ai
sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in
relazione all’art. 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2.

Il Giudice dell’esecuzione, in coerenza con il dato normativo, ha

rappresentato, con argomentazioni logicamente congruenti ed esaustive, le
ragioni del diniego del riconoscimento della continuazione in executivis, e, in
particolare, ha evidenziato che non emergevano dalle sentenze elementi che
consentivano di ricondurre le singole violazioni, al di là dell’analogia delle
condotte che le accomunava (truffe a danno dell’INPS), a un medesimo disegno
criminoso esistente sin dal momento in cui era stata commessa la prima di esse.
3. La valutazione del Giudice di merito resiste alle censure difensive, che,
alla luce della motivazione del provvedimento impugnato in rapporto alle
premesse di diritto e di fatto, sono prive di alcuna fondatezza nella denunciata
assunta violazione di legge e nella contestazione del discorso giustificativo della
decisione e si risolvono nella rilettura dei dati fattuali nell’ottica, non consentita
in questa sede, di una loro rivalutazione di merito.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese
processuali, nonché -valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi

2

giugno 2006, esecutive rispettivamente in data 18 settembre 2005 e 8 gennaio

atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità- al
versamento della somma, ritenuta congrua, di duemila euro in favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso il 22/09/2017

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