Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37420 del 17/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37420 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FRATTARI GUGLIELMO N. IL 31/01/1957
avverso la sentenza n. 1482/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 24/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 17/10/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di L’Aquila, in
riforma del decisum di prime cure, con il quale Guglielmo Frattari era
stato assolto dal reato di cui agli artt. 81 cpv cod.pen. e 2 L. 638/83,
perché, quale legale rappresentante della Il Girasole s.a.s. di Frattari
assistenziali, operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, da
agosto 2005 a giugno 2006, per complessivi euro 3.610,00, ha
riconosciuto l’imputato responsabile del delitto in contestazione, con
esclusivo riferimento alle omissioni inerenti al periodo aprile/giugno
2006, essendo le antecedenti prescritte, e lo ha condannato alla pena
ritenuta di giustizia, con concessione dei doppi benefici;
-che la difesa del Frattari ha proposto ricorso per cassazione, eccependo
la mancata ricezione da parte dell’imputato della diffida ad adempiere,
inviata dall’INPS a mezzo raccomandata, per cui il versamento del dovuto,
dallo stesso eseguito in favore dell’ente previdenziale non avrebbe potuto
considerarsi tardivo;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla concretizzazione del
reato rubricato, alla ascrivibilità di esso in capo al prevenuto e alla
ritualità della notifica della contestazione-diffida da parte dell’INPS;
-che, infatti, detta notifica risulta eseguita a mezzo racc. a.r., inviata
presso la residenza anagrafica dell’imputato, con la formula “per
compiuta giacenza”il 5/10/2007, così fissato il dies a quo da cui decorreva
termine di mesi 3 concesso al datore di lavoro per effettuare il dovuto
versamento;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

Guglielmo, aveva omesso di versare all’INPS le ritenute previdenziali ed

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.

Così deciso in Roj il 17/10/2014.

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