Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3742 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 3742 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SPOLETO
Nel procedimento a carico di BONANNO ANTONINO n. 7/7/1966
avverso l’ ordinanza n. 442/2012 del 22/1/2012 del TRIBUNALE DI
SPOLETO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO
FRATICELLI che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Spoleto propone ricorso
avverso l’ordinanza del 22 gennaio 2013 del Tribunale di Spoleto che dichiarava
la nullità del decreto che dispone il giudizio emesso nel procedimento a carico di
Bonanno Antonino per pretesa violazione dell’art. 429 lett. c) cod. proc. pen.
assumendo la abnormità del provvedimento in quanto produce la regressione del
procedimento alla fase delle indagini preliminari sulla base di una motivazione
del tutto illogica perché contraddetta dalla semplice lettura dei due capi di
imputazione. In ogni caso il rinvio doveva essere fatto al giudice per l’udienza
preliminare e non al pubblico ministero.
Il ricorso è fondato.

Data Udienza: 27/11/2013

In presenza di un ricorso diretto avverso un provvedimento asseritamente
abnorme, non è valutabile il vizio di motivazione salvo quanto tale vizio renda di
per sé abnorme il provvedimento che diversamente motivato non lo sarebbe; ma
non è questo il caso ancorchè, ictu oculi, l’ordinanza impugnata abbia un
contenuto non del tutto comprensibile, a fronte di capi di imputazione
sostanzialmente conformi a modelli tipici per il dato tipo di reati (testualmente:
Preliminarmente il tribunale ritenuto incomprensibile, nella descrittiva fattuale
emergente dal decreto di citazione a giudizio di Bonanno Antonino per l’udienza

utile esercizio del diritto di difesa che valga anche solo a una smentita fattuale
dell’addebito stesso – dichiara – dell’ indicato decreto, recante il numero 345/10
RGNR e la data di adozione del 19 giugno 2012, la nullità per intervenuta
violazione dell’articolo 429 lett. c) codice di rito e dispone la restituzione degli
atti al PM).
Il profilo della abnormità risulta invece dalla violazione della regola
affermata da questa Corte in riferimento al provvedimento del gup che rilevi la
indeterminatezza della imputazione senza previa interlocuzione con il PM per
invitarlo a precisarla (È affetto da abnormità il provvedimento con cui il giudice
dell’udienza preliminare dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero
per genericità o indeterminatezza dell’imputazione, senza avergli previamente
richiesto di precisarla, poiché, alla luce del principio costituzionale della
ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell’abnormità in ogni
fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne
l’ordinata sequenza logico-cronologica. (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007 – dep.
01/02/2008, P.M. in proc. Battistella, Rv. 238240)). Si tratta di regola che, come
già affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 38940 del 09/07/2013 – dep.
20/09/2013, Pmt in proc. Mocellin e altri, Rv. 256382), regola che non può che
estendersi anche al caso in cui la indeterminatezza della imputazione venga
rilevata in dibattimento; in entrambi i casi, difatti, si è di fronte alla imputazione
elevata con l’esercizio della azione penale ed identica è la limitazione per
l’imputato della possibilità di difendersi a fronte di una imputazione dal contenuto
incerto; quindi, anche in tale caso, le medesime ragioni di gestione del processo
che ne garantiscano la ragionevole durata impone che non venga adottato una
declaratoria di nullità se prima non si svolge l’attività necessaria (l’invito al
alla precisazione dell’accusa) a rimuovere la causa di nullità.

PM

odierna ogni addebito a costui rivolto e ritenuto perciò altrettanto irraggiungibile

Non essendo stato rispettato il citato principio, l’ordinanza impugnata deve
essere annullata senza rinvio con restituzione degli atti per la prosecuzione del
processo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al

Tribunale di Spoleto per il giudizio.

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