Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37419 del 22/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37419 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BARTOLI ALBERTO nato a NAPOLI il 02/03/1963

avverso l’ordinanza del 15/09/2016 del TRIBUNALE di NOLA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 22/09/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 15 settembre 2016 il Tribunale di Noia, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza avanzata da Alberto
Bartoli, volta alla declaratoria di non esecutorietà della decisione con la quale lo
stesso Ufficio, con sentenza del 20 giugno 2008, aveva subordinato la
sospensione della pena inflitta, pari a mesi quattro di reclusione ed euro

danno contestualmente liquidato in euro diecimila, senza valutare le sue
condizioni economiche e la sua capacità di sopportare l’onere del risarcimento
pecuniario.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore avv. Mario Griffo, l’interessato Bartoli, che ne ha chiesto
l’annullamento sulla base di unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett.

b), c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea

applicazione degli artt. 163, 165 cod. pen. e 666, 667 e 676 cod. proc. pen. e
vizio della motivazione in ordine alle sue condizioni reddituali e alla sua
impossibilità ad adempiere.
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
4. Tale ricorso è inammissibile.
5. Il Giudice dell’esecuzione, dando conto con pertinenti annotazioni del
contrasto giurisprudenziale sulla questione relativa alla sede, di cognizione o di
esecuzione, nella quale si doveva procedere all’accertamento sulle condizioni
economiche dell’imputato, nel caso in cui il beneficio della sospensione
condizionale della pena fosse subordinato all’adempimento dell’obbligo
risarcitorio, ha rappresentato, con argomentazioni logicamente congruenti, che,
a prescindere dall’adesione a uno dei detti orientamenti, assumeva valenza
assorbente la circostanza che la contestazione atteneva in concreto alla
legittimità della decisione, da farsi valere nei relativi gradi di giudizio, ed era,
per l’effetto, tardiva

in executivis,

e non alla impossibilità sopravvenuta

dell’adempimento dell’obbligo risarcitorio, invece non dedotta.
La valutazione svolta resiste alle censure difensive, che, alla luce della
motivazione del provvedimento impugnato in rapporto alle premesse di diritto e
di fatto, sono prive di alcuna fondatezza nella contestazione del discorso
giustificativo della decisione e, mentre richiamano atti non allegati ai fini
dell’autosufficienza del ricorso e arresto giurisprudenziale riguardante il giudizio

trecento di multa per il reato di cui all’art. 570 cod. pen., al risarcimento del

di cognizione (Sez. 6, n. 25413 del 13/05/2016, C., Rv. 267134), si risolvono
nella generica rilettura dei dati fattuali, qui non disponibili, nell’ottica, comunque
non consentita in questa sede, di una loro rivalutazione di merito.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché -valutato il contenuto
del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa d’inammissibilità- al versamento della somma,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 22/09/2017

ritenuta congrua, di duemila euro alla cassa delle ammende.

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