Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37419 del 17/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37419 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BABIY VOLODYMYR N. IL 29/07/1983
avverso la sentenza n. 1486/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
10/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 17/10/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Trieste ha
confermato il decisum di prime cure, reso a seguito di rito abbreviato, con
il quale Volodymyr Babiy era stato riconosciuto responsabile di due fatti
di reato ex artt. 291 bis e 291 ter, co. 2, lett. d), d.P.R. 43/73, per avere
trasportato

e

comunque

detenuto

kg

140,6

(complessivamente ) di T.L.E., occultati nell’autovettura di sua proprietà,
dallo stesso pilotata; con condanna dell’imputato alla pena di anni 1, mesi
4, giorni 20 di reclusione ed euro 1.000.000,00 di multa, sospesa
condizionalmente la pena detentiva;
-che la difesa del Babiy ha proposto ricorso per cassazione, eccependo la
violazione dell’art. 133 cod.pen., visto che l’attività delittuosa, posta in
essere dall’imputato non era diretta ad un semplice arricchimento, ma
giustificata da motivi di necessità, versando in gravi difficoltà economiche,
dovute anche allo stato di gravidanza della sua convivente; inoltre, è
evidente il vizio di motivazione laddove la Corte territoriale, prima
afferma che la decisione gravata va riformata e, di poi, in dispositivo la
conferma;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla dosimetria del
trattamento sanzionatorio applicato, evidenziando come la pena inflitta
sia stata ancorata al minimo edittale e non può essere ulteriormente
diminuita, considerando, peraltro, che ogni elemento relativo alla
personalità dell’imputato e al suo comportamento processuale va
valorizzato nell’alveo delle generiche attenuanti già accordate; di poi,
l’aumento per la continuazione, fissato in mesi 1 di reclusione, ad avviso
del giudice di merito è congruo in ragione della entità del confessato
carico di T.L.E. e delle modalità della condotta;

t

introdotto,

-che il secondo motivo di annullamento è del tutto destituito di
fondamento ed inconferente, essendo evidente trattarsi di errore
trascrittivo, “riforma della sentenza impugnata”, anziché “conferma della
sentenza impugnata, come correttamente riportato in dispositivo;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 17/10/2014.

P. Q. M.

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