Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37417 del 22/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37417 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SINATRA GIUSEPPE nato il 31/10/1995 a VITTORIA

avverso la sentenza del 29/09/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 22/09/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29 settembre 2016 la Corte di appello di Catania ha
confermato la sentenza del 7 aprile 2016 del Giudice della udienza preliminare
del Tribunale di Catania, che, in esito al giudizio abbreviato, aveva dichiarato
Sinatra Giuseppe colpevole dei reati di cui agli artt. 1, 2 e 7 legge n. 895 del
1967 (capo A), 23, commi 1 e 3, legge n.110 del 1975 (capo B), 648 cod. pen.

E), e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena, già
ridotta per il rito, di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 1.400,00 di
multa.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto
personale, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di unico
motivo con il quale ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.
proc. pen., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione,
per essersi la Corte di appello limitata a una rivisitazione della sentenza di primo
e a condividere il diniego delle circostanze attenuanti generiche senza
argomentare in modo autonomo le ragioni del suo convincimento.
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Questa Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio,
che a fondamento dell’atto di impugnazione devono esserci censure collegate alle
ragioni argomentate della decisione impugnata, che non possono essere ignorate
dal ricorrente (tra le altre, Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849;
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 1151
del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425)
Nel caso di specie, a fronte delle valutazioni della decisione impugnata,
esaustive in fatto, per la loro logica congruenza -quanto al giudizio di
responsabilità e al trattamento sanzionatorio- alle risultanze del ripercorso
quadro probatorio ed esenti da vizi giuridici, il ricorrente non ha svolto critiche
specifiche, limitandosi a esprimere un diffuso dissenso di merito, affidato alla
mera e ripetuta osservazione della mancanza di autonomia del discorso
giustificativo della decisione, senza esplicitare le censure svolte con il gravame,

(capo C), 73, comma 1-bis d.P.R. n. 309 del 1990 (capo D) e 697 cod. pen (capo

rimaste senza risposta, ovvero allegare le emergenze processuali, non
considerate.
3. L’aspecificità dei motivi, che solo nella forma denunzia vizi ammissibili in
questa sede, determina l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 591, comma
1, lett. c), cod. proc. pen.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché -valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a
escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità- al

delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 22/09/2017

versamento della somma, ritenuta congrua, di duemila euro in favore della cassa

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