Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37416 del 17/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37416 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMURA SALVATORE N. IL 21/11/1938
AMURA DANILO N. IL 05/08/1978
avverso l’ordinanza n. 175/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
22/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;

Data Udienza: 17/10/2014

Ritenuto:
-che con la ordinanza in epigrafe segnata il Tribunale di Napoli, in
funzione di giudice dell’esecuzione ha rigettato la istanza proposta
nell’interesse di Salvatore Amura e Danilo Amura, tendente ad ottenere la
revoca dell’ordine di demolizione del manufatto abusivamente realizzato,
Napoli il 3/10/08, irrevocabile il 22/11/08;
-che avverso detto provvedimento gli Amura, personalmente, hanno
proposto ricorso, sostenendo la incompetenza del giudice ordinario a
disporre la demolizione del manufatto illecitamente edificato, la stessa
essendo attribuita, ex lege, all’ente territoriale;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente in ordine alla assoluta legittimità
della ingiunzione a demolire, impartita dal Tribunale nel ratificare il
negozio processuale concordato tra le parti: l’art. 31, d.P.R. 380/01,
attribuisce al giudice penale, che pronunzi la condanna per la esecuzione
di opere edilizie in difetto di titolo abilitativo, ovvero in totale difformità o
con variazioni essenziali rispetto al permesso rilasciatogli, il potere-dovere
di ordinare la demolizione delle opere stesse, se ancora non sia stata
altrimenti eseguita; non trattasi di una pena accessoria, né di una misura
di sicurezza patrimoniale, bensì di una sanzione amministrativa, da
rendere anche nei casi di applicazione della pena su richiesta delle parti;
-che, peraltro, l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio
disponibile del Comune non è incompatibile con l’ordine di demolizione,
emesso dal giudice penale ed eseguito dal p.m.;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

disposta con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., resa dal Tribunale di

P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa
delle Ammende della somma di euro 1.500,00.

Così deciso in Roma il 17/10/2014.

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