Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37415 del 22/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37415 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GENOVESE GIOVANNI nato il 23/12/1985 a NAPOLI

avverso l’ordinanza del 09/11/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 22/09/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9 novembre 2016 il Tribunale di sorveglianza di
Genova ha rigettato la domanda di affidamento in prova al servizio sociale ex
art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, avanzata da Giovanni Genovese in relazione alla
pena residua rispetto a quella complessiva di anni sei e giorni venti di

data 8 luglio 2016 della Procura della Repubblica di Genova, già respinta con
provvedimento provvisorio del 28 aprile 2016 del Magistrato di sorveglianza di
Genova, non ravvisando i presupposti per il suo accoglimento.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore avv. Mauro Morabito, l’interessato, che ne ha chiesto
l’annullamento sulla base di due motivi, denunciando:
– con il primo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc.
pen., carenza e illogicità della motivazione in ordine alla valutazione dei
comportamenti ritenuti dimostrativi di pericolosità tale da rendere inutile lo
svolgimento del proposto percorso terapeutico;
– con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc.
pen., inosservanza della legge penale, e in particolare violazione dell’art. 94
d.P.R. n. 309 de11990 per essersi il Tribunale distaccato apoditticamente dal
giudizio prognostico dato dal personale medico specializzato, senza fornire una
motivazione logica e attenendosi a un programma dell’aprile 2016, superato da
due relazioni dei successivi giugno e dicembre, confermative della idoneità del
percorso con lui programmato.
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il Tribunale ha rigettato l’istanza di affidamento in prova, presentata da
Giovanni Genovese ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, fondando il suo
convincimento su un giudizio prognostico che, in base ai dati relativi ai suoi
precedenti penali, alle pendenze giudiziarie e ai precedenti di sorveglianza, alle
emergenze della relazione sulla osservazione della sua personalità e delle
verifiche svolte dall’UEPE, e al recente fallimento di misura terapeutica

2

reclusione, oltre a mesi quattro di arresto, di cui al provvedimento di cumulo in

comunitaria, non consentiva di ritenere -superando il giudizio di idoneità
riservato dal Ser.T al programma terapeutico ambulatoriale- che la misura
richiesta potesse contribuire a risocializzare il condannato, a contenerlo nell’uso
di sostanze stupefanti e a escludere la possibilità che l’istante commettesse in
futuro ulteriori reati.
3. A tale valutazione, svolta dal Tribunale facendo corretto apprezzamento
dei presupposti normativi per la concessione del chiesto beneficio, dando
contezza in termini adeguati e coerenti del processo logico seguito e delle

implicitamente sub valenti ulteriori e diverse deduzioni, il ricorrente ha opposto
censure, che, mentre genericamente enunciano illogicità argomentative senza
indicare quali produzioni siano state già effettuate nel giudizio di merito e la
incidenza delle lamentate lacune sulla tenuta logica della decisione, si risolvono
nel sollecitare una diversa lettura e rivalutazione degli elementi di fatto utilizzati
secondo una prospettazione di merito estranea ai motivi legittimamente
proponibili con il ricorso per cassazione.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché -valutato il contenuto
del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa d’inammissibilità- al versamento della somma,
ritenuta congrua, di duemila euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.

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Così deciso il gre/2017

ragioni della decisione, in rapporto critico con i dati fattuali, e giudicando

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