Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37414 del 22/09/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37414 Anno 2018
Presidente: NOVIK ADET TONI
Relatore: TARDIO ANGELA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RESTUCCIA FRANCESCO nato il 28/11/1970 a ALESSANDRIA
avverso l’ordinanza del 20/12/2016 del TRIBUNALE di PIACENZA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO;
Data Udienza: 22/09/2017
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20 dicembre 2016 il Tribunale di Piacenza, in funzione
di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata da Restuccia Francesco,
le sentenze analiticamente elencate nelle sei istanze pervenute tra il 6 e il 13
settembre 2016, rilevando la mancanza di elementi probativi della riconducibilità
dei reati a un originario unico programma delinquenziale.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, con atto
personale, il condannato, che ne ha chiesto l’annullamento, richiamando le
ragioni del rigetto e opponendo che il Tribunale avrebbe dovuto unificare i reati
satelliti a quello ritenuto più grave.
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a
questa sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per la sua genericità, poiché le deduzioni sono
state formulate in modo generico e assertivo senza correlazione con gli elementi
evidenziati e gli argomenti spesi nella ordinanza impugnata a ragione del rigetto
della istanza, non sottoponendo a critica le ragioni della decisione, che si è
limitato a richiamare,
Tale assenza di un collegamento concreto con la motivazione di questa
impedisce di ritenere rispettati i requisiti di forma e di contenuto minimo voluti
per l’impugnazione di legittimità, che deve rivolgersi al provvedimento e indicare,
in modo chiaro e preciso, gli elementi che ne sono alla base al fine di consentire
al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio
sindacato.
2. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché -valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a
escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità- al
versamento della somma, ritenuta congrua, di duemila euro alla cassa delle
ammende.
2
volta all’applicazione della disciplina del reato continuato tra i reati giudicati con
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 22/09/2017